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  • Mercoledì 16 Novembre 2011 11:44
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    Normativa/Nazionale

    Legge di stabilita' 2012

    LEGGE n. 183 del 12/11/2011

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    LEGGE 12 novembre 2011, n. 183

     
      La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
    approvato; 
     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
                                  Promulga 
     
    la seguente legge: 
     
                                   Art. 1 
     
                           Risultati differenziali 
     
      1. Il livello massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 2012
    e del ricorso al mercato finanziario nonche'  i  livelli  minimi  del
    saldo netto da impiegare per gli anni 2013  e  2014,  in  termini  di
    competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della  legge
    31 dicembre 2009, n. 196, per  gli  anni  2012,  2013  e  2014,  sono
    indicati nell'allegato n. 1. I livelli  del  ricorso  al  mercato  si
    intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di  rimborsare
    prima della scadenza o di ristrutturare passivita'  preesistenti  con
    ammortamento a carico dello Stato. 
    
            
          
                                   Art. 2 
     
                           Gestioni previdenziali 
     
      1. Nell'allegato n. 2 sono indicati: 
        a) l'adeguamento degli importi  dei  trasferimenti  dovuti  dallo
    Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37,  comma  3,  lettera
    c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e  successive  modificazioni,  e
    dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  e
    successive modificazioni, per l'anno 2012; 
        b) gli importi complessivamente dovuti  dallo  Stato  per  l'anno
    2012 in conseguenza di quanto stabilito ai sensi della lettera a); 
        c) l'importo dei trasferimenti dovuti dallo Stato per l'anno 2012
    ai sensi del comma 4, lettera a). 
      2. Gli importi complessivi di cui al comma 1 sono ripartiti tra  le
    gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della
    legge  7  agosto  1990,   n.   241,   e   successive   modificazioni.
    Nell'allegato n. 2 sono, inoltre, indicati gli importi che, prima del
    riparto, sono attribuiti: 
        a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e  coloni  a
    completamento  dell'integrale  assunzione  a   carico   dello   Stato
    dell'onere   relativo   ai   trattamenti   pensionistici    liquidati
    anteriormente al 1° gennaio 1989; 
        b) alla gestione speciale minatori; 
        c) all'Ente  nazionale  di  previdenza  e  di  assistenza  per  i
    lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS). 
      3. Nell'allegato n. 2 sono, inoltre, indicati: 
        a) i maggiori oneri, per l'anno 2010, a carico della gestione per
    l'erogazione delle  pensioni,  assegni  e  indennita'  agli  invalidi
    civili, ciechi e  sordomuti  di  cui  all'articolo  130  del  decreto
    legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
        b) gli importi, utilizzati  per  il  finanziamento  dei  maggiori
    oneri di cui alla lettera a), delle somme risultanti, sulla base  del
    bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza  sociale
    per l'anno 2010, trasferite alla  gestione  di  cui  all'articolo  37
    della legge 9 marzo 1989,  n.  88,  e  successive  modificazioni,  in
    eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni  e  provvidenze  varie,
    ovvero  accantonate  presso  la  medesima  gestione,  in  quanto  non
    utilizzate per i rispettivi scopi. 
      4. E' istituita presso l'Istituto nazionale  di  previdenza  per  i
    dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) la «Gestione  degli
    interventi assistenziali e di sostegno alla gestione  previdenziale»,
    il cui finanziamento e' assunto dallo Stato. Nell'ambito del bilancio
    dell'INPDAP, sono istituite  apposite  evidenze  contabili,  relative
    alla gestione di cui al primo periodo  del  presente  comma,  nonche'
    alle  gestioni  che  erogano  trattamenti  pensionistici  e  di  fine
    servizio. Sono a carico della gestione di cui al primo periodo: 
        a) una quota parte di ciascuna  mensilita'  di  pensione  erogata
    dall'INPDAP. Tale somma e' annualmente  adeguata,  con  la  legge  di
    stabilita', in base alle variazioni dell'indice nazionale  annuo  dei
    prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
    dall'Istituto  centrale  di  statistica  incrementato  di  un   punto
    percentuale ed e' ripartita tra le evidenze contabili interessate con
    il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,  n.
    241, e successive modificazioni; 
        b) tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico  dello
    Stato previsti da specifiche disposizioni di legge. 
      5. All'articolo 2, comma 3, della legge 8 agosto 1995,  n.  335,  e
    successive modificazioni, dopo il  terzo  periodo,  sono  inseriti  i
    seguenti:  «Al  fine  di  garantire  il  pagamento  dei   trattamenti
    pensionistici e' stabilito un apporto  dello  Stato  a  favore  della
    gestione di  cui  al  comma  1.  Tale  apporto  e'  erogato  su  base
    trimestrale,   subordinatamente   alla   verifica   delle   effettive
    necessita' finanziarie della citata  gestione,  riferite  al  singolo
    esercizio finanziario». All'articolo 2, comma  499,  della  legge  24
    dicembre 2007, n. 244, le parole da: «Per realizzare» fino a:  «legge
    23 dicembre 1998, n. 448,» sono soppresse. 
    
            
          
                                   Art. 3 
     
              Riduzioni delle spese rimodulabili dei Ministeri 
     
      1. Ai fini dell'attuazione di  quanto  previsto  dall'articolo  10,
    comma 2, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  gli  stanziamenti
    relativi alle spese rimodulabili dei  Programmi  dei  Ministeri  sono
    ridotti in termini di competenza e di cassa  degli  importi  indicati
    nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge. 
    
            
          
                                   Art. 4 
     
            Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri 
     
      1. Gli stanziamenti  relativi  alle  spese  non  rimodulabili  sono
    ridotti in conseguenza delle disposizioni  contenute  nei  successivi
    commi. 
      2. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione  della
    spesa del Ministero degli affari esteri le  disposizioni  di  cui  ai
    commi da 3 a 6. 
      3. A decorrere dall'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui  al
    decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n.  215,  e'
    ridotta di euro 1.230.000. 
      4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1  della  legge  9
    ottobre 2000, n. 288, rifinanziata ai sensi  dell'articolo  1,  comma
    566, della legge 30  dicembre  2004,  n.  311,  e'  ridotta  di  euro
    2.000.000 a decorrere dal 2012. 
      5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2,  della
    legge 3 agosto  1998,  n.  299,  per  il  2012  e'  ridotta  di  euro
    12.394.000. 
      6. Ai medesimi fini di cui  al  comma  2,  si  applicano  altresi',
    limitatamente all'anno 2012, senza successivi recuperi,  le  seguenti
    misure temporanee e straordinarie in materia di trattamento economico
    del personale all'estero di cui alla  parte  terza  del  decreto  del
    Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18: 
      a) con riferimento alle residenze di servizio, il canone dovuto  ai
    sensi del comma secondo dell'articolo  177  del  citato  decreto  del
    Presidente della Repubblica  n.  18  del  1967,  dai  funzionari  che
    occupano posti  di  Ministro  e  Ministro  Consigliere  con  funzioni
    vicarie presso le rappresentanze diplomatiche, nonche'  dai  titolari
    dei Consolati generali di  prima  classe  e  dai  funzionari  di  cui
    all'articolo 12, comma 1, lettera  a),  del  regolamento  di  cui  al
    decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258,  e'
    aumentato dal 15 al 20 per cento dell'indennita' personale; 
      b) l'indennita' di  sistemazione  prevista  dall'articolo  175  del
    citato decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  18  del  1967,
    nonche'  dall'articolo  661  del  testo  unico  di  cui  al   decreto
    legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo  29
    del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, e' corrisposta,  per
    i casi di trasferimento del personale da sede estera  ad  altra  sede
    estera, nella misura del 15 per cento rispetto  all'importo  attuale;
    inoltre la stessa indennita' e' ridotta del 50 per cento anziche' del
    40 per cento limitatamente a coloro che  fruiscono  di  residenze  di
    servizio ai sensi dell'articolo 177 del citato decreto del Presidente
    della Repubblica n. 18 del 1967; 
      c)  l'indennita'  di  richiamo  dal  servizio  all'estero  prevista
    dall'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  18
    del 1967 e' corrisposta  nella  misura  del  20  per  cento  rispetto
    all'importo attuale; 
      d) con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con  il
    Ministro dell'economia e delle  finanze  da  emanare  entro  quindici
    giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  si
    provvede alla rideterminazione delle risorse relative  agli  articoli
    171 e 171-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.  18  del
    1967, e successive modificazioni, nonche' all'articolo 658 del  testo
    unico di cui al  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  e
    successive modificazioni, anche in deroga  a  quanto  previsto  dalle
    predette  disposizioni,  assicurando  comunque   la   copertura   dei
    posti-funzione all'estero di assoluta  priorita',  per  un  risparmio
    complessivo    pari    a    27.313.157    euro.     Conseguentemente,
    l'autorizzazione di spesa per l'attuazione degli articoli  sopradetti
    e' ridotta di un ammontare pari a 27.313.157 euro; 
      e) per l'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo
    1, comma 11, della legge 31 marzo 2005, n. 56, e' sospesa, mentre,  a
    decorrere dall'anno 2013, la medesima autorizzazione e' ridotta  ogni
    anno di 7,5 milioni di euro; 
      f) in attesa di un'organica revisione tramite regolamento ai  sensi
    dell'articolo 31 della legge 23 aprile 2003, n. 109, della disciplina
    della materia del trasporto degli effetti del  personale  trasferito,
    al settimo comma dell'articolo 199 del decreto del  Presidente  della
    Repubblica n. 18 del 1967, le parole: «le spedizioni  possono  essere
    effettuate» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la  spedizione  puo'
    essere effettuata»; inoltre, al comma 5 dell'articolo 666 del  citato
    testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, le parole:
    «le spedizioni stesse  possono  essere  effettuate»  sono  sostituite
    dalle seguenti: «la spedizione puo' essere  effettuata»;  infine,  il
    secondo periodo  del  citato  settimo  comma  dell'articolo  199  del
    decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e' soppresso. 
      7. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione  della
    spesa del Ministero dell'interno le disposizioni di cui ai commi da 8
    a 26. 
      8. Gli stanziamenti iniziali per l'anno 2012 delle spese  di  vitto
    per il personale dell'Arma dei Carabinieri impiegato in  servizio  di
    ordine pubblico fuori sede  e  per  il  personale  della  Guardia  di
    finanza impiegato per servizio di ordine pubblico, di cui allo  stato
    di previsione della spesa del Ministero dell'interno, capitoli 2551 e
    2552, sono ridotti di un milione di euro per ciascun capitolo. 
      9. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio  2005,
    n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31  marzo  2005,  n.
    43, le parole: «a decorrere dall'anno  2005»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «per gli anni dal 2005 al 2011» e sono aggiunte,  in  fine,
    le seguenti parole: «e a decorrere dal 2012 la somma di un milione di
    euro». 
      10. La spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo
    nazionale dei vigili del fuoco e' ridotta  in  misura  pari  ad  euro
    57.448.387 per l'anno 2012 e ad euro 30.010.352 a decorrere dall'anno
    2013. 
      11.  La  lettera  a)  del  comma  2  dell'articolo  9  del  decreto
    legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e' sostituita dalla seguente: 
        «a) in caso di necessita' delle strutture centrali e  periferiche
    del Corpo nazionale motivate dall'autorita' competente che  opera  il
    richiamo;». 
      12. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre
    2001, n. 368, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
        «c-bis) i richiami in servizio del personale volontario del Corpo
    nazionale dei vigili del fuoco, che ai sensi dell'articolo  6,  comma
    1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.  139,  non  costituiscono
    rapporti di impiego con l'Amministrazione.». 
      13. Ai fini  del  reclutamento  del  personale  volontario  di  cui
    all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, il  Capo
    del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e  della
    difesa civile del  Ministero  dell'interno  stabilisce,  con  cadenza
    triennale e sulla  base  delle  esigenze  operative,  il  contingente
    massimo dei nuovi reclutamenti a domanda,  tenendo  conto,  in  prima
    applicazione, del personale volontario che, alla data del 31 dicembre
    2011, sia iscritto o abbia presentato  domanda  di  iscrizione  negli
    appositi elenchi. 
      14. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di  idoneita'
    psicofisica  ed  attitudinale  richiesta  per  il  reclutamento   del
    personale volontario di cui all'articolo  8,  comma  2,  del  decreto
    legislativo 8 marzo 2006, n. 139,  gli  oneri  per  gli  accertamenti
    clinico-strumentali e di  laboratorio  indicati  dall'Amministrazione
    sono a carico degli interessati. 
      15. Ai fini del contenimento della spesa pubblica fino al 2014,  le
    disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 10 del decreto-legge
    13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12
    luglio 2011, n. 106, si applicano anche  alle  procedure  concorsuali
    per i passaggi interni di qualifica a capo squadra e a  capo  reparto
    da espletarsi per la copertura  dei  posti  disponibili  fino  al  31
    dicembre 2013. 
      16. All'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 13 maggio 2011, n.
    70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.
    106, le parole: «Nel triennio 20112013,» sono soppresse. 
      17. Il contributo compensativo annuo concesso  all'Unione  italiana
    ciechi ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1996, n. 24, a
    decorrere dal 2012, e' fissato in euro 65.828. 
      18. Il contributo annuo  concesso  all'Unione  italiana  ciechi  ai
    sensi dell'articolo 1 della legge 23 settembre  1993,  n.  379,  come
    modificato   dal   comma   10   dell'articolo   11-quaterdecies   del
    decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,  n.  248,  a  decorrere
    dall'anno 2012 e' fissato in euro 291.142. 
      19. Gli stanziamenti per l'alimentazione del Fondo di rotazione per
    la solidarieta'  alle  vittime  dei  reati  di  tipo  mafioso,  delle
    richieste estorsive  e  dell'usura,  di  cui  all'articolo  2,  comma
    6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2011,  n.  10,  previsti  dal
    comma 11 dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996,  n.  108,  e  dal
    comma 1, lettera a), dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n.
    512, a decorrere dal 2012, sono  fissati,  rispettivamente,  in  euro
    1.000.000 ed in euro 1.027.385. 
      20.  Lo  stanziamento  per  il  miglioramento   delle   prestazioni
    economiche di cui all'articolo 5 della legge  14  dicembre  1970,  n.
    1088, e successive modificazioni, concesso ai  cittadini  colpiti  da
    tubercolosi non assistiti dall'Istituto  nazionale  della  previdenza
    sociale (INPS),  da  erogare  alle  regioni  a  statuto  speciale,  a
    decorrere dal 2012, e' fissato in euro 200.000. 
      21. All'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge  29
    ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
    dicembre 1991, n. 410, le parole: «le disposizioni di cui ai commi  2
    e 3» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui al comma
    3» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E'  autorizzata  la
    spesa di euro 4,7 milioni per l'anno 2012 e di  euro  5,6  milioni  a
    decorrere dall'anno 2013 per  l'attribuzione  a  tutto  il  personale
    comunque posto alle dipendenze della Dia di un trattamento  economico
    accessorio da determinare con decreto del Ministro  dell'interno,  di
    concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze». 
      22. Le somme resesi disponibili per pagamenti non  piu'  dovuti  di
    cui   alla   delibera   del   Comitato   interministeriale   per   la
    programmazione economica n. 86/2009 del 6 novembre  2009,  pubblicata
    nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29  gennaio  2011,  sono  versate,
    entro il 30 giugno 2012,  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  e
    restano acquisite all'erario. 
      23. La dotazione del Fondo  di  cui  all'articolo  611  del  codice
    dell'ordinamento militare di cui  al  decreto  legislativo  15  marzo
    2010, n. 66, e' ridotta per  l'importo  di  50  milioni  a  decorrere
    dall'anno 2013. 
      24. All'articolo 36, comma 5, del  decreto  legislativo  19  maggio
    2000,  n.  139,  e  successive  modificazioni,  l'ultimo  periodo  e'
    soppresso. 
      25. Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 168,  comma  3,
    del decreto legislativo 13  ottobre  2005,  n.  217,  in  materia  di
    percorso di carriera del personale direttivo e  dirigente  del  Corpo
    nazionale dei vigili del fuoco, sono prorogate al 31 dicembre 2014. 
      26.   Il   meccanismo   di   allineamento   stipendiale    previsto
    dall'articolo 41, comma 5,  del  Contratto  collettivo  nazionale  di
    lavoro dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio  2001,  per
    il  quadriennio  normativo  19982001  e  per  il  biennio   economico
    1998-1999 si applica alla retribuzione di posizione  complessivamente
    intesa, ivi inclusa l'eventuale maggiorazione di cui al comma  4  del
    medesimo articolo 41. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore
    della presente legge e'  fatto  divieto  di  corrispondere  somme  in
    applicazione  dell'articolo  41,  comma  5,  del   citato   Contratto
    collettivo nazionale  di  lavoro  del  16  maggio  2001  diversamente
    conteggiate, anche se riferite a periodi  gia'  trascorsi.  E'  fatta
    salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data  di  entrata  in
    vigore della presente legge. 
      27. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
    spesa del Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni  di
    cui ai commi da 28 a 51. 
      28. All'articolo 1 del  decreto-legge  21  febbraio  2005,  n.  16,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 22  aprile  2005,  n.  38,
    sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 10, l'ultimo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «Al
    relativo onere si provvede nell'ambito  dello  stanziamento  iscritto
    sul  capitolo  3820  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
    dell'economia e delle finanze.»; 
      b) al comma 11, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «Agli
    oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione dei commi 2, 4  e
    10, pari a euro 150.000.000 per l'anno  2005  e  a  euro  160.000.000
    annui a decorrere dal 2006, si fa  fronte  con  le  maggiori  entrate
    derivanti dal comma 9». 
      29. Al comma 4 dell'articolo 61 della legge 21  novembre  2000,  n.
    342, recante misure in materia fiscale, dopo le parole: «a  decorrere
    dall'anno 2003» sono aggiunte, infine, le seguenti: «e fino  all'anno
    2011. A decorrere dall'anno 2012,  agli  oneri  derivanti  da  quanto
    previsto dal comma 3,  si  provvede  nell'ambito  dello  stanziamento
    iscritto sul capitolo 3820 dello stato di  previsione  del  Ministero
    dell'economia e delle finanze.». 
      30. All'articolo 38, comma 1,  del  decreto  legislativo  9  luglio
    1997, n. 241, le parole: «di lire 25.000 per  ciascuna  dichiarazione
    elaborata e trasmessa» sono sostituite dalle seguenti:  «di  euro  14
    per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e  di  euro  26  per
    l'elaborazione  e  la  trasmissione  delle  dichiarazioni  in   forma
    congiunta». 
      31. All'articolo 18, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
    Ministro delle  finanze  31  maggio  1999,  n.  164,  in  materia  di
    assistenza fiscale resa dai  Centri  di  assistenza  fiscale  per  le
    imprese  e  per  i  dipendenti,  dai  sostituti   d'imposta   e   dai
    professionisti, le parole: «Ai  CAF-dipendenti  ed  ai  sostituti  il
    compenso di cui all'articolo 38» sono sostituite dalle seguenti:  «Ai
    sostituti il compenso di cui all'articolo 38, comma 2». 
      32. Per le attivita' svolte negli anni 2011, 2012  e  2013  non  si
    procede all'adeguamento dei compensi previsto dall'articolo 38, comma
    3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
      33. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
    della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in materia di  presentazione
    delle dichiarazioni relative alle imposte  sui  redditi,  all'imposta
    regionale  sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul   valore
    aggiunto, il comma 3-ter e' abrogato. 
      34. All'articolo 39 del decreto-legge  l°  ottobre  2007,  n.  159,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222,
    i commi da 4-ter a 4-quinquies sono abrogati. 
      35. Fatto salvo quanto previsto dal comma 32,  le  disposizioni  di
    cui ai commi da 30 a 34 si applicano con riferimento  alle  attivita'
    svolte a decorrere dall'anno 2012. 
      36. All'articolo 13 della legge 27 luglio  2000,  n.  212,  recante
    disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, sono
    apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 2: 
      1)  l'alinea  e'  sostituito  dal   seguente:   «Il   Garante   del
    contribuente, operante in  piena  autonomia,  e'  organo  monocratico
    scelto  e  nominato  dal  presidente  della  commissione   tributaria
    regionale o  sua  sezione  distaccata  nella  cui  circoscrizione  e'
    compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate,  tra  gli
    appartenenti alle seguenti categorie:»; 
      2) la lettera b) e' abrogata; 
        b) al comma 3, il secondo ed il terzo periodo sono soppressi. 
      37. La disposizione del comma 36 ha  effetto  a  decorrere  dal  1°
    gennaio 2012; conseguentemente,  dalla  medesima  data  decadono  gli
    organi collegiali operanti alla  data  di  entrata  in  vigore  della
    presente legge. 
      38. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di  Stato,  nell'ambito
    della  propria  autonomia,   adotta   misure   di   razionalizzazione
    organizzativa volte a ridurre le proprie spese di funzionamento,  con
    esclusione delle spese di natura obbligatoria  e  del  personale,  in
    misura non inferiore ad euro 50 milioni, a  decorrere  dall'esercizio
    2012,  che  sono  conseguentemente  versate  ogni  anno  ad  apposito
    capitolo dello stato di previsione dell'entrata. 
      39. Tutti i  candidati  risultati  idonei  all'esito  del  concorso
    bandito in data 3 agosto 2011 e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale,
    4' serie speciale, n. 65 del 16 agosto 2011, sono nominati componenti
    delle  commissioni  tributarie  ed  immessi  in  servizio,  anche  in
    sovrannumero, nella sede di commissione tributaria scelta  per  prima
    da ciascuno di essi. Gli stessi entrano a comporre  l'organico  della
    commissione tributaria prescelta a misura che  i  relativi  posti  si
    rendono progressivamente vacanti e da tale momento sono immessi nelle
    relative funzioni. Ai componenti  in  sovrannumero  il  compenso,  in
    misura fissa e variabile, e'  riconosciuto  solo  in  relazione  agli
    affari trattati successivamente alla data in cui  i  medesimi,  anche
    per effetto di trasferimento, entrano a comporre  l'organico  di  una
    sede  di  commissione  tributaria  e  sono  immessi  nelle  funzioni.
    Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente  comma  non
    devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
    pubblica. 
      40. I trasferimenti dei  componenti  delle  commissioni  tributarie
    sono disposti  all'esito  di  procedure  di  interpello  bandite  dal
    Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per  la  copertura
    di  posti  resisi  vacanti  a  livello  nazionale  nelle  commissioni
    provinciali o regionali. Ai fini del  trasferimento  le  domande  dei
    componenti delle commissioni  tributarie  sono  valutate  secondo  la
    rispettiva  anzianita'  di  servizio  nelle  qualifiche  secondo   la
    seguente tabella ovvero, in caso  di  parita',  secondo  l'anzianita'
    anagrafica, computate fino alla scadenza del termine di presentazione
    delle domande. Le domande dei componenti in sovrannumero  di  cui  al
    comma 39, se non ancora in organico, sono valutate  in  funzione  del
    punteggio da loro conseguito in sede di  concorso.  Il  trasferimento
    non determina diritto ad alcuna indennita'. La lettera f) del comma 1
    dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545,  e'
    abrogata;  ferme  le  incompatibilita'  di  cui  all'articolo  8  del
    medesimo decreto legislativo, il componente di commissione tributaria
    non e' soggetto all'obbligo di residenza nella regione in cui ha sede
    la commissione tributaria in cui presta servizio. 
     
                                            Punteggio per anno o frazione 
                                             di anno superiore a sei mesi 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
      41.  A  decorrere  dal  1°  luglio   2012,   all'articolo   5   del
    decreto-legge 4 marzo 1989, n.  77,  convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 5  maggio  1989,  n.  160,  sono  apportate  le  seguenti
    modificazioni: 
        a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Il coefficiente unitario di tassazione di  terminale  (CTT)  e'
    calcolato mediante il rapporto: «CTT = CT/UST», nel quale «CT» e'  il
    costo complessivo ammesso per i servizi di  terminale  nel  complesso
    degli aeroporti, al netto dei  costi  previsti  negli  aeroporti  nei
    quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unita' di
    servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto  per  l'anno
    di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale ed «UST»  e'
    il numero totale delle unita' di servizio di terminale che si prevede
    saranno prodotte nell'anno di applicazione della  tassa.  Il  calcolo
    delle unita' di servizio prodotte e' in funzione dei coefficienti  di
    peso degli aeromobili e del numero  dei  voli.  A  decorrere  dal  1°
    luglio 2012 il costo complessivo ammesso per i servizi  di  terminale
    nel complesso  degli  aeroporti  e'  calcolato  al  lordo  dei  costi
    previsti negli aeroporti nei quali  si  sviluppa,  singolarmente,  un
    traffico in termini di unita' di servizio inferiore all'1,5 per cento
    del  totale  previsto  per  l'anno  di  applicazione  della   tariffa
    sull'intera rete nazionale. Al fine di garantire la  sicurezza  e  la
    continuita' del servizio di assistenza al volo di terminale  prestato
    dall'Aeronautica militare a favore dei voli civili, i relativi costi,
    non soggetti ad esenzione, sono coperti  dalla  corrispondente  quota
    dei ricavi tariffari, secondo le modalita' disciplinate dal Contratto
    di programma tra lo Stato e l'ENAV s.p.a. di cui all'articolo 9 della
    legge 21 dicembre 1996, n. 665. Dette somme sono versate  all'entrata
    del  bilancio  dello  Stato  da  parte  di  ENAV  s.p.a.  per  essere
    riassegnate su apposito  programma  dello  stato  di  previsione  del
    Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'
    autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
    variazioni di bilancio.»; 
        b) il comma 5 e' abrogato; 
        c) il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
      «10. Agli oneri derivanti  dall'applicazione  del  comma  8  si  fa
    fronte  nei  limiti  degli  stanziamenti  iscritti  nello  stato   di
    previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  destinati  ai
    Contratti di  servizio  e  di  programma  dell'ENAV  s.p.a.  che  non
    potranno essere superiori, per l'anno 2012, ad euro 60.173.983  e,  a
    decorrere dall'anno 2013, ad euro 18.173.983.». 
      42. Nel titolo III, capo V, delle disposizioni per l'attuazione del
    codice di procedura civile e  disposizioni  transitorie,  di  cui  al
    regio decreto 18 dicembre 1941,  n.  1368,  dopo  l'articolo  152  e'
    aggiunto  il  seguente:  «Art.  152-bis.   (Liquidazione   di   spese
    processuali) - Nelle liquidazioni delle spese di cui all'articolo  91
    del  codice  di   procedura   civile   a   favore   delle   pubbliche
    amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
    legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  se
    assistite da propri dipendenti ai  sensi  dell'articolo  417-bis  del
    codice di procedura civile, si applica la  tariffa  vigente  per  gli
    avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato
    ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione al ruolo  ai
    sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
    n. 600». La disposizione di cui al presente  comma  si  applica  alle
    controversie insorte successivamente alla data di entrata  in  vigore
    della presente legge. 
      43. La prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante
    da mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato  di  direttive  o
    altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace,  in  ogni  caso,
    alla disciplina di cui all'articolo 2947 del codice civile e  decorre
    dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se
    la  direttiva   fosse   stata   tempestivamente   recepita,   si   e'
    effettivamente verificato. 
      44. Le indennita' e i rimborsi di cui agli articoli 18, 19, 20 e 24
    della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come adeguati  dalla  legge  26
    luglio  1978,  n.  417,  sono  soppressi.   L'indennita'   di   prima
    sistemazione di cui all'articolo 21 della legge 18 dicembre 1973,  n.
    836, come adeguata dalla legge 26 luglio  1978,  n.  417,  e'  dovuta
    esclusivamente nel caso di effettivo mutamento  della  residenza  del
    dipendente  a  seguito  del  trasferimento  da  una  ad  altra   sede
    permanente di servizio. 
      Sono, inoltre, soppresse le  analoghe  disposizioni  contenute  nei
    contratti collettivi nazionali di lavoro. La disposizione di  cui  al
    presente  comma  non  si  applica   nei   confronti   del   personale
    appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. 
      45. Per la partecipazione  ai  concorsi  per  il  reclutamento  del
    personale  dirigenziale  delle  amministrazioni  pubbliche   di   cui
    all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del  2001,  e
    successive modificazioni, e' dovuto un diritto di  segreteria,  quale
    contributo per la copertura delle spese della procedura. L'importo e'
    fissato con il bando ed e' compreso  tra  i  10  ed  i  15  euro.  La
    disposizione di cui al presente comma non si  applica  alle  regioni,
    alle province autonome, agli  enti,  di  rispettiva  competenza,  del
    Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali. 
      46. Allo scopo di  semplificare,  razionalizzare  e  consentire  il
    pagamento diretto, ove cio' gia' non avvenga, dei canoni di locazione
    dovuti dalle  amministrazioni  statali,  nonche'  di  censi,  canoni,
    livelli ed altri oneri, con decreto di natura non  regolamentare  del
    Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i  tempi  e  le
    modalita' di trasferimento  alle  amministrazioni  interessate  delle
    relative  risorse  finanziarie  ed  il  subentro  delle  stesse  alla
    Direzione centrale dei servizi del tesoro. 
      47. All'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
    112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
    133,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «A  decorrere
    dall'anno 2012 una quota,  non  inferiore  al  10  per  cento,  delle
    risorse di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28  marzo  1997,  n.
    79, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  maggio  1997,  n.
    140, e successive modificazioni, e' destinata al potenziamento e alla
    copertura     di     oneri     indifferibili     dell'Amministrazione
    economico-finanziaria esclusi quelli di personale;  con  decreto  del
    Ministro dell'economia e delle finanze e' stabilito il riparto  della
    predetta quota tra le  diverse  strutture,  incluso  il  Corpo  della
    Guardia di finanza». 
      48. Al personale delle amministrazioni pubbliche  come  individuate
    dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  dell'articolo
    1, comma 3, della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e  successive
    modificazioni, in posizione di comando, distacco o in  altra  analoga
    posizione  presso  le  Autorita'  amministrative  indipendenti,   non
    possono  essere  erogati,  da   parte   delle   predette   Autorita',
    indennita',  compensi  o  altri   emolumenti   comunque   denominati,
    finalizzati ad operare perequazioni rispetto al trattamento economico
    fondamentale piu' elevato corrisposto  al  personale  dei  rispettivi
    ruoli. 
      49. Le disposizioni di cui al comma  48  si  applicano  anche  alle
    indennita', compensi o altri emolumenti comunque denominati  gia'  in
    godimento alla data di entrata in vigore  della  presente  legge;  le
    clausole difformi contenute nei  regolamenti  o  negli  atti  interni
    concernenti la disciplina del trattamento giuridico ed economico  del
    personale delle Autorita' amministrative indipendenti di cui al comma
    56 sono disapplicate. 
      50. Al comma 3 dell'articolo 53, secondo periodo,  della  legge  27
    dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «legge 23  dicembre  1996,  n.
    662» sono aggiunte le seguenti: «, il cui  onere  non  potra'  essere
    superiore a 321,6 milioni di euro per l'anno 2012, 351,6  milioni  di
    euro per l'anno 2013 e 291,6 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno
    2014». 
      51.  Le  risorse  disponibili  per  gli  interventi  recati   dalle
    autorizzazioni di spesa di cui all'elenco 2  allegato  alla  presente
    legge sono ridotte per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 per  gli
    importi ivi indicati. 
      52. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
    spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
    le disposizioni di cui ai commi dal 53 al 55. 
      53.  L'Istituto  per  lo  sviluppo  agroalimentare  (ISA)   S.p.a.,
    interamente  partecipato  dal  Ministero  delle  politiche   agricole
    alimentari e forestali, e'  autorizzato  a  versare  all'entrata  del
    bilancio dello Stato la somma di 32,4 milioni di  euro  entro  il  31
    gennaio 2012, la somma di 9,2 milioni di euro  entro  il  31  gennaio
    2013 e la somma di 9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2014. 
      54. L'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 8,  del
    decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo  2010,  di
    riparto delle risorse di cui all'articolo 2, comma 250,  della  legge
    23 dicembre 2009,  n.  191,  e'  ridotta  per  l'anno  2012  di  euro
    1.570.659. 
      55. I benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30  dicembre
    1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
    1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 60 per cento per  l'anno
    2012 e del 70 per cento a decorrere dall'anno 2013. 
      56. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
    spesa  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   le
    disposizioni di cui ai commi dal 57 al 64. 
      57. A decorrere dall'anno 2012 gli oneri previsti dall'articolo 585
    del codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo
    15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti di euro 7.053.093. 
      58. La dotazione del Fondo per interventi strutturali  di  politica
    economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
    novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
    dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 52 milioni di  euro  per  l'anno
    2012. 
      59. Per l'anno 2012 il contributo  previsto  dall'articolo  30  del
    decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, e' ridotto di euro 950.000. 
      60. Gli oneri previsti dall'articolo 32, comma 5,  della  legge  17
    maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono ridotti di euro
    135.000 a decorrere dall'anno 2012. 
      61. A decorrere dall'anno 2012 le assegnazioni finanziarie a favore
    delle ferrovie  a  gestione  commissariale  governativa,  determinate
    nell'ambito delle risorse di cui  all'articolo  3,  comma  33,  della
    legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte di euro 5.000.000. 
      62. Il fondo previsto dall'articolo 26, comma l,  lettera  a),  del
    decreto legislativo 10 agosto  2007,  n.  162,  e'  ridotto  di  euro
    6.000.000 per l'anno 2012 e di euro 2.000.000 per l'anno 2013. 
      63.   I   finanziamenti   autorizzati   dall'articolo   9-bis   del
    decreto-legge   30   dicembre   1997,   n.   457,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, a  decorrere  dal
    2012 sono ridotti di euro 3.873.427. 
      64.  Per   l'anno   2012   l'autorizzazione   di   spesa   prevista
    dall'articolo 39, comma 2, della legge 1° agosto  2002,  n.  166,  e'
    ridotta di euro 8.000.000. 
      65. Concorre al raggiungimento degli obiettivi di  riduzione  della
    spesa  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   la
    disposizione di cui al comma 66. 
      66.  Al  fine  di  concorrere  al  raggiungimento  degli  obiettivi
    programmati di finanza pubblica per gli anni 2012 e seguenti  l'INPS,
    I'INPDAP  e  l'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
    infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito  della  propria  autonomia,
    adottano misure di razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le
    proprie spese di funzionamento in misura  non  inferiore  all'importo
    complessivo, in termini di saldo netto, di 60  milioni  di  euro  per
    l'anno 2012, 10 milioni di euro per l'anno 2013  e  16,5  milioni  di
    euro annui a decorrere dall'anno 2014. Con decreto del  Ministro  del
    lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
    dell'economia e delle finanze, e' stabilito il  riparto  dell'importo
    di cui al primo periodo tra gli  enti  sopracitati  nonche'  tra  gli
    altri enti nazionali di  previdenza  e  assistenza  sociale  pubblici
    individuati con il  medesimo  decreto.  Le  somme  provenienti  dalle
    riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate  annualmente
    entro la data stabilita con il predetto decreto ad apposito  capitolo
    dell'entrata del bilancio dello Stato. 
      67. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
    spesa del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
    le disposizioni di cui ai commi  da  68  a  83.  Le  riduzioni  degli
    stanziamenti  relativi  allo  stato  di  previsione   del   Ministero
    dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca,   previste
    dall'articolo 3 e dai commi di  cui  al  primo  periodo,  operano  in
    deroga all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
    98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
    111, e successive modificazioni. 
      68. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
    e successive modificazioni, la parola:  «cinquecento»  e'  sostituita
    dalla seguente: «trecento». 
      69. All'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
    98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
    111, la parola: «500»  e'  sostituita  dalla  seguente:  «600»  e  la
    parola: «300» e' sostituita dalla seguente: «400». 
      70. All'articolo  19  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
    dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
      «5-bis.  A   decorrere   dall'anno   scolastico   2012-2013,   alle
    istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5  non  puo'  essere
    assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali
    ed  amministrativi  (DSGA);  con  decreto  del   Direttore   generale
    dell'Ufficio scolastico regionale competente il posto e' assegnato in
    comune con  altre  istituzioni  scolastiche,  individuate  anche  tra
    quelle cui si applichi il medesimo comma 5.  Al  personale  DSGA  che
    ricopra  detti  posti,  in  deroga  all'articolo  9,  comma  1,   del
    decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'  riconosciuta,  a  seguito  di
    specifica sessione negoziale, una indennita' mensile avente carattere
    di spesa fissa, entro il limite massimo del 10 per cento dei risparmi
    recati dal presente comma». 
      71. Il riscontro di regolarita' amministrativa e  contabile  presso
    le istituzioni di Alta  formazione  e  specializzazione  artistica  e
    musicale, di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508,
    e' effettuato da due revisori dei  conti  nominati  con  decreto  del
    Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   e
    designati uno dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
    ricerca e  uno  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Ai
    revisori dei  conti  presso  le  istituzioni  di  Alta  formazione  e
    specializzazione artistica e musicale non si applica  l'articolo  26,
    quarto comma, della legge 18 dicembre 1973,  n.  836.  L'incarico  di
    revisore dei  conti  presso  le  istituzioni  di  Alta  formazione  e
    specializzazione artistica e musicale  da'  luogo  a  rimborsi  spese
    secondo le regole previste per i funzionari dello Stato. 
      72. Per l'anno 2012 si applica  l'articolo  48,  comma  1-ter,  del
    decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. 
      73. Per il personale degli enti, accademie ed istituzioni  di  alta
    formazione artistica, musicale e coreutica statali (AFAM), il periodo
    dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014 non e' utile  ai  fini  della
    maturazione delle posizioni stipendiali  e  dei  relativi  incrementi
    economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. 
      74.  Il  personale  docente  del  comparto   dell'Alta   formazione
    artistica, musicale e coreutica, con  contratto  di  lavoro  a  tempo
    indeterminato, puo' usufruire di permessi per attivita' di studio, di
    ricerca e di produzione artistica nel limite di dieci giorni per anno
    accademico,  compatibilmente  con  le  attivita'  programmate   dalle
    Istituzioni di appartenenza e senza riduzione dell'impegno orario  di
    servizio definito dal Contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  di
    comparto. 
      75. I giorni di permesso previsti dalle  disposizioni  contrattuali
    relative  al  comparto  AFAM  non  goduti  entro  l'anno   accademico
    2010-2011 non sono piu' cumulabili e possono essere  fruiti  fino  al
    loro esaurimento nel limite di trenta giorni per anno accademico. 
      76. L'assenza del docente per i periodi di permesso di cui ai commi
    74 e 75 non puo' essere coperta  con  contratti  di  lavoro  a  tempo
    determinato. 
      77. I permessi eventualmente gia' autorizzati per l'anno accademico
    2011-2012 sono revocati qualora eccedenti il limite annuo di  cui  al
    comma 75. 
      78. Le autorizzazioni di cui  all'articolo  17,  primo  comma,  del
    decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n.  382,  di
    cui all'articolo 10 della legge 18 marzo  1958,  n.  311,  e  di  cui
    all'articolo 8 della legge 18 marzo  1958,  n.  349,  possono  essere
    concesse al medesimo soggetto per  un  periodo  complessivamente  non
    superiore ad un anno  accademico  in  un  decennio  e  non  oltre  il
    compimento del trentacinquesimo anno di anzianita' di  servizio.  Nel
    concedere le autorizzazioni, il Rettore tiene conto delle esigenze di
    funzionamento dell'Universita'  ivi  incluso  il  contenimento  della
    spesa per la didattica sostitutiva. I conseguenti risparmi  di  spesa
    rimangono alle universita'. 
      79. Le disposizioni di cui ai commi da 74 a 78 non  possono  essere
    derogate dai contratti collettivi nazionali di  lavoro.  Le  clausole
    contrattuali contrastanti sono disapplicate dalla data di entrata  in
    vigore della presente legge. 
      80. Nel caso di esonero  dalle  attivita'  didattiche  dei  docenti
    incaricati  della  Direzione,  le  Istituzioni  di  Alta   formazione
    artistica,  musicale  e  coreutica  individuano,  nell'ambito   della
    propria dotazione organica del personale docente, il posto da rendere
    indisponibile alla copertura a tempo determinato per l'intera  durata
    dell'incarico. 
      81. Allo scopo di evitare duplicazioni di  competenza  tra  aree  e
    profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo
    grado ove sono presenti insegnanti  tecnico-pratici  in  esubero,  e'
    accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico. 
      82. A decorrere dall'anno 2012, conseguentemente alle  economie  di
    spesa recate dai commi da 68 a 70 e da 73 a 81  e  non  destinate  al
    conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo  10,  comma  2,  del
    decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  e'  iscritto  nello  stato  di
    previsione del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
    ricerca un Fondo di parte corrente denominato «Fondo da ripartire per
    la  valorizzazione  dell'istruzione   scolastica,   universitaria   e
    dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e  coreutica»,  con   lo
    stanziamento di euro  64,8  milioni  nell'anno  2012,  168,4  milioni
    nell'anno 2013 e 126,7 milioni a decorrere dall'anno 2014,  destinato
    alle    missioni    dell'istruzione    scolastica,    dell'istruzione
    universitaria e della ricerca ed innovazione. Al  riparto  del  fondo
    tra le relative  finalita'  si  provvede  con  decreto  del  Ministro
    dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con  il
    Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro  dell'economia  e
    delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le
    occorrenti variazioni di bilancio. 
      83. All'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
    78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
    122, dopo il primo periodo e'  inserito  il  seguente:  «Alle  stesse
    finalita' possono essere destinate risorse da individuare in esito ad
    una specifica sessione negoziale concernente  interventi  in  materia
    contrattuale per il personale della scuola, senza  nuovi  o  maggiori
    oneri a  carico  del  bilancio  dello  Stato  e  nel  rispetto  degli
    obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica». 
      84. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
    spesa  del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali   le
    disposizioni di cui al comma 85. 
      85. Le somme  giacenti,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
    presente  legge,  nelle  contabilita'  speciali,  aperte   ai   sensi
    dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25  marzo  1997,  n.  67,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,  e
    successive modificazioni, per la  gestione  dei  fondi  assegnati  in
    applicazione dei piani di spesa approvati ai  sensi  dell'articolo  7
    del  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   149,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, intestate ai  capi
    degli Istituti del Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali,
    accreditate fino al 31 dicembre 2006, sono versate in  conto  entrata
    del bilancio dello Stato, rispettivamente, per un importo pari a 60,4
    milioni di euro entro il 30 giugno 2012 e per un importo  pari  a  10
    milioni di euro entro il 30 giugno 2013,  previa  individuazione  con
    decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, su proposta
    del  Segretario  generale  che  provvede  alla  necessaria  attivita'
    istruttoria e di verifica. 
      86. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
    spesa del Ministero della salute le disposizioni di cui ai  commi  da
    87 a 93. 
      87. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2,  del
    decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502,  e'  ridotta  di  20
    milioni di euro, per l'anno 2012, in deroga alle disposizioni di  cui
    all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
      88. Al fine di assicurare la  copertura  degli  Accordi  collettivi
    nazionali disciplinanti i rapporti tra il Ministero della salute e il
    personale sanitario per l'assistenza al personale navigante,  di  cui
    all'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
    n. 502, e successive modificazioni, e' istituito un fondo nello stato
    di previsione del medesimo Ministero la cui dotazione e' pari a  11,3
    milioni di euro per l'anno 2012 e a 2 milioni  di  euro  a  decorrere
    dall'anno 2013. 
      89.  A  decorrere  dall'anno  2013  le  competenze  in  materia  di
    assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante, di  cui
    al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio  1980,  n.  620,
    sono trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e  di
    Bolzano. 
      90. Al trasferimento delle funzioni assistenziali di cui  al  comma
    89 dal Ministero della salute alle regioni ed alle province  autonome
    di Trento e di Bolzano si provvede con  regolamento  da  adottare  ai
    sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
    e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, di
    concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con
    la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
    province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  con  l'osservanza  dei
    seguenti principi e criteri direttivi: 
      a) precisare le specifiche funzioni assistenziali conferite; 
      b) prevedere il conferimento alle regioni e province autonome delle
    funzioni in materia di pronto  soccorso  aeroportuale  attribuite  al
    Ministero della salute con contestuale trasferimento  delle  relative
    risorse; 
      c)  prevedere  che  con  accordi  sanciti  in  sede  di  Conferenza
    permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
    autonome di Trento e di  Bolzano,  su  proposta  del  Ministro  della
    salute, si provvede  a  garantire  l'indirizzo  ed  il  coordinamento
    finalizzato a salvaguardare il diritto  del  personale  navigante  ed
    aeronavigante ad usufruire delle prestazioni sanitarie  in  tutto  il
    territorio nazionale e all'estero; 
      d) disciplinare il  trasferimento  alle  regioni  e  alle  province
    autonome di Trento e di Bolzano del personale dipendente di ruolo del
    Ministero della salute attualmente in servizio presso gli  ambulatori
    del Servizio di assistenza sanitaria ai  naviganti,  con  contestuale
    trasferimento delle relative  risorse  finanziarie  e  corrispondente
    riduzione delle strutture e delle dotazioni  organiche  del  medesimo
    Ministero; 
      e) disciplinare il  trasferimento  alle  regioni  e  alle  province
    autonome di Trento e di Bolzano dei rapporti  convenzionali  relativi
    al personale convenzionato interno appartenente  alle  categorie  dei
    medici, chimici  biologi  e  psicologi,  infermieri,  fisioterapisti,
    tecnici sanitari  di  radiologia  medica  e  tecnici  di  laboratorio
    biomedico  con  contestuale  trasferimento  delle  relative   risorse
    finanziarie; 
      f) disciplinare il  trasferimento  alle  regioni  e  alle  province
    autonome di Trento e di Bolzano dei  vigenti  rapporti  convenzionali
    con i medici generici fiduciari con contestuale  trasferimento  delle
    relative risorse finanziarie; 
      g) disciplinare il conferimento alle regioni  e  province  autonome
    delle relative risorse strumentali; 
      h ) i criteri per la ripartizione, fra le  regioni  e  le  province
    autonome,  delle  risorse  finanziarie  complessive  destinate   alle
    funzioni assistenziali disciplinate dal presente comma. 
      91. A decorrere dal 1° gennaio 2013  e'  abrogato  il  decreto  del
    Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620. 
      92. A decorrere dall'anno 2013  il  livello  di  finanziamento  del
    Servizio sanitario nazionale e'  incrementato  dell'importo  pari  ai
    complessivi importi indicati per lo svolgimento delle funzioni di cui
    ai commi 89 e 90 nello stato di previsione della spesa del  Ministero
    della salute che viene corrispondentemente rideterminato. 
      93. Al trasferimento delle funzioni di cui  al  comma  89,  per  le
    regioni a statuto speciale e le province  autonome  di  Trento  e  di
    Bolzano si provvede con apposite norme di attuazione  in  conformita'
    ai rispettivi statuti di autonomia. 
      94. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
    spesa del Ministero della difesa le disposizioni di cui ai  commi  da
    95 a 98. 
      95. All'articolo 797 del codice dell'ordinamento militare,  di  cui
    al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo  il  comma  3  sono
    aggiunti, in fine, i seguenti: 
      «3-bis. Al fine di fronteggiare specifiche esigenze funzionali e di
    assicurare continuita' nell'alimentazione del personale  militare  in
    servizio permanente, il Ministro della difesa definisce  annualmente,
    con proprio decreto, i contingenti di volontari in ferma prefissata e
    in servizio permanente e di sergenti dell'Esercito,  della  Marina  e
    dell'Aeronautica,   eventualmente   ripartiti   per    categorie    e
    specialita', che possono transitare a domanda tra le  medesime  Forze
    armate. Il medesimo decreto definisce i criteri,  i  requisiti  e  le
    modalita' per accedere al transito. Ai fini della iscrizione in ruolo
    nella Forza armata ricevente, si applicano i commi 2 e 3. Il transito
    e' disposto con decreto della Direzione  generale  per  il  personale
    militare. 
      3-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis non
    devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico  del  bilancio  dello
    Stato.». 
      96. Per il triennio 2012-2014,  gli  ufficiali  fino  al  grado  di
    tenente colonnello compreso e gradi corrispondenti, e i sottufficiali
    dell'Esercito, della Marina  e  dell'Aeronautica  possono  presentare
    domanda di trasferimento presso altre  pubbliche  amministrazioni  di
    cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
    n. 165, e successive modificazioni. Il trasferimento e'  condizionato
    al  preventivo  parere  favorevole  del  Ministero  della  difesa   e
    all'accettazione da parte dell'amministrazione di destinazione ed  e'
    autorizzato  secondo  le  modalita'  e  nei  limiti  delle   facolta'
    assunzionali annuali della medesima amministrazione,  previsti  dalle
    disposizioni vigenti. Al personale trasferito, che  viene  inquadrato
    nell'area  funzionale  del  personale  non  dirigenziale  individuata
    dall'amministrazione di destinazione sulla base di  apposite  tabelle
    di equiparazione approvate con decreto del Presidente  del  Consiglio
    dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione
    e l'innovazione di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
    finanze, si applica il trattamento giuridico ed  economico,  compreso
    quello accessorio, previsto nei contratti collettivi per il personale
    non  dirigente   vigenti   nel   comparto   dell'amministrazione   di
    destinazione.  Alla   data   di   assunzione   in   servizio   presso
    l'amministrazione  di  destinazione,  il  militare  e'  collocato  in
    congedo nella posizione della riserva. 
      97. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e'
    sostituito dal seguente: 
      «4. L'indennita' di cui al  comma  1  compete  anche  al  personale
    impiegato all'estero ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114,  e
    dell'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare,  di  cui  al
    decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  all'atto  del  rientro  in
    Italia.». 
      98. Il personale appartenente alle amministrazioni statali  di  cui
    all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
    165,  e  successive  modificazioni,  in  occasione   delle   missioni
    all'interno del territorio nazionale fuori della  sede  ordinaria  di
    impiego per motivi di servizio, e' tenuto a fruire, per  il  vitto  e
    l'alloggio,  delle  apposite  strutture  delle   amministrazioni   di
    appartenenza, ove esistenti e disponibili. 
      99. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
    spesa del Ministero dello sviluppo economico le disposizioni  di  cui
    ai commi da 100 a 103. 
      100. Per l'anno 2012 l'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
    2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  e'  ridotta  di
    euro 100 milioni. 
      101. Le risorse disponibili per gli interventi di cui  all'articolo
    4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono ridotte per un
    importo  di  17  milioni  a  decorrere  dall'anno  2012.  Le  risorse
    disponibili  relative  all'articolo  4,  comma  13,  della  legge  30
    dicembre 1991, n. 412, sono ridotte, a decorrere dall'anno  2012,  di
    19,55 milioni. 
      102. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
    78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
    122, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al primo periodo, dopo le parole: «le  universita'  e  gli  enti
    pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo  30
    marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e  integrazioni,»  sono
    aggiunte le seguenti: «le camere di commercio, industria, artigianato
    e agricoltura»; 
      b) al terzo periodo, dopo  le  parole:  «province  autonome,»  sono
    aggiunte le seguenti: «gli enti locali». 
      103. All'articolo 76 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
    sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 7, primo periodo, dopo  le  parole:  «i  restanti  enti
    possono procedere  ad  assunzioni  di  personale»  sono  inserite  le
    seguenti: «a tempo indeterminato»; 
      b) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: 
      «8-bis. Le aziende  speciali  create  dalle  camere  di  commercio,
    industria, artigianato e agricoltura  sono  soggette  ai  vincoli  in
    materia  di  personale  previsti  dalla  vigente  normativa  per   le
    rispettive camere. In ogni caso gli atti di assunzione di personale a
    qualsiasi  titolo  devono  essere  asseverati  e  autorizzati   dalle
    rispettive camere.». 
    
            
          
                                   Art. 5 
     
            Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici 
     
      1. Ferma restando la disciplina vigente in  materia  di  decorrenza
    del trattamento pensionistico  e  di  adeguamento  dei  requisiti  di
    accesso al sistema pensionistico agli incrementi  della  speranza  di
    vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
    78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
    122, e successive modificazioni, per i lavoratori e le lavoratrici la
    cui  pensione  e'  liquidata  a  carico  dell'assicurazione  generale
    obbligatoria e delle forme esclusive e  sostitutive  della  medesima,
    nonche' della gestione separata di  cui  all'articolo  2,  comma  26,
    della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  i  requisiti  anagrafici  per
    l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e  misto
    e i requisiti anagrafici di cui all'articolo 1, comma 6, lettera  b),
    della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,  come  modificati,  per  le
    lavoratrici, dall'articolo 22-ter,  comma  1,  del  decreto-legge  10
    luglio 2009, n.78,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
    agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e dall'articolo  18,
    comma l, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,  e  successive
    modificazioni, devono essere tali  da  garantire  un'eta'  minima  di
    accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni,  tenuto
    conto del regime delle decorrenze, per i soggetti,  in  possesso  dei
    predetti requisiti, che maturano il  diritto  alla  prima  decorrenza
    utile del pensionamento dall'anno 2026. Qualora,  per  effetto  degli
    adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza  di
    vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
    78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
    122, e successive modificazioni, la predetta eta' minima  di  accesso
    non fosse assicurata,  sono  ulteriormente  incrementati  gli  stessi
    requisiti, con lo  stesso  decreto  direttoriale  di  cui  al  citato
    articolo 12, comma 12-bis, da emanare entro il 31 dicembre  2023,  al
    fine  di  garantire,  per  i  soggetti,  in  possesso  dei   predetti
    requisiti, che maturano il diritto alla prima  decorrenza  utile  del
    pensionamento  dall'anno  2026,  un'eta'   minima   di   accesso   al
    trattamento pensionistico comunque non inferiore a  67  anni,  tenuto
    conto del regime delle decorrenze. Resta ferma la disciplina  vigente
    di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli
    incrementi della speranza di  vita  ai  sensi  dell'articolo  12  del
    decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti successivi  a
    quanto previsto dal penultimo periodo del presente comma. 
    
            
          
                                   Art. 6 
     
                   Disposizioni in materia di dismissioni 
                         dei beni immobili pubblici 
     
      1. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
    conferire o trasferire beni immobili dello Stato, a  uso  diverso  da
    quello residenziale, fatti salvi gli immobili inseriti negli  elenchi
    predisposti o da predisporre ai  sensi  del  decreto  legislativo  28
    maggio 2010, n. 85,  e  degli  enti  pubblici  non  territoriali  ivi
    inclusi quelli di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  della  legge  31
    dicembre 2009, n. 196, ad uno o piu'  fondi  comuni  di  investimento
    immobiliare,  ovvero  ad  una  o  piu'  societa',  anche   di   nuova
    costituzione. I predetti beni sono individuati con uno o piu' decreti
    del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro
    dell'economia  e  delle  finanze,  da   pubblicare   nella   Gazzetta
    Ufficiale. Il primo decreto di individuazione e' emanato entro il  30
    aprile 2012; sono conferiti o trasferiti beni immobili di  proprieta'
    dello Stato e una quota non inferiore al 20 per cento  delle  carceri
    inutilizzate e delle caserme  assegnate  in  uso  alle  Forze  armate
    dismissibili. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare  del
    Ministro dell'economia e delle finanze sono conferiti o trasferiti  i
    suddetti beni immobili e sono stabiliti i criteri e le procedure  per
    l'individuazione  o  l'eventuale  costituzione  della   societa'   di
    gestione del risparmio o delle societa', nonche' per il  collocamento
    delle quote del fondo o delle azioni delle societa' e  i  limiti  per
    l'eventuale assunzione di finanziamenti da parte del predetto fondo e
    delle  societa'.  Ai  fini  dell'attuazione  del  presente  comma  e'
    autorizzata la  spesa  di  1  milione  di  euro  l'anno  a  decorrere
    dall'anno 2012. 
      2. Alla cessione  delle  quote  dei  fondi  o  delle  azioni  delle
    societa' di cui al comma 1 si provvede mediante le modalita' previste
    dai  suddetti  decreti  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
    dell'economia  e  delle  finanze,   che   dovranno   prioritariamente
    prevedere il  collocamento  mediante  offerta  pubblica  di  vendita,
    applicandosi, in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  di  cui  al
    decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con  modificazioni,
    dalla legge 30 luglio 1994, n.  474.  Il  Ministero  dell'economia  e
    delle  finanze  puo'  accettare  come  corrispettivo  delle  predette
    cessioni  anche  titoli  di   Stato,   secondo   i   criteri   e   le
    caratteristiche definite nei decreti ministeriali di cui al comma 1. 
      3. I proventi netti derivanti dalle cessioni di cui al comma 2 sono
    destinati alla riduzione del debito pubblico. Nel caso di  operazioni
    che abbiano ad oggetto esclusivamente  immobili  liberi,  i  proventi
    della cessione, previo  versamento  all'entrata  del  bilancio  dello
    Stato, sono destinati al  Fondo  per  l'ammortamento  dei  titoli  di
    Stato. Negli altri casi i decreti ministeriali  di  cui  al  comma  1
    prevedono l'attribuzione di detti proventi  all'Agenzia  del  demanio
    per l'acquisto sul mercato,  secondo  le  indicazioni  del  Ministero
    dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, di titoli di
    Stato da parte della medesima  Agenzia,  che  li  detiene  fino  alla
    scadenza. L'Agenzia destina gli  interessi  dei  suddetti  titoli  di
    Stato al pagamento dei canoni di locazione e degli oneri di  gestione
    connessi. Tali operazioni non sono soggette all'imposta di bollo e ad
    ogni altra imposta indiretta, ne' ad ogni altro tributo o diritto  di
    terzi. 
      4.  Alle  societa'  di  cui  al  comma  1  si  applica,  in  quanto
    compatibile, il trattamento fiscale disciplinato per le  societa'  di
    investimento immobiliare quotate di cui all'articolo  1,  comma  134,
    della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296.  Ai  conferimenti  ed  ai
    trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni  di  investimento  ed
    alle societa' di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili,
    le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3  del  decreto-legge  25
    settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
    novembre 2001, n. 410. La valutazione dei beni conferiti o trasferiti
    e' effettuata a titolo gratuito dall'Agenzia del territorio, d'intesa
    con l'Agenzia del demanio relativamente agli immobili  di  proprieta'
    dello Stato dalla stessa gestiti. 
      5. I decreti ministeriali di cui al comma  1  prevedono  la  misura
    degli eventuali canoni di locazione delle  pubbliche  amministrazioni
    sulla base della  valutazione  tecnica  effettuata  dall'Agenzia  del
    demanio. Indicano inoltre la misura del  contributo  a  carico  delle
    amministrazioni utilizzatrici in relazione  alle  maggiori  superfici
    utilizzate rispetto ai piani di razionalizzazione di cui all'articolo
    2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
      6.  Relativamente   alle   societa'   partecipate   dal   Ministero
    dell'economia e delle finanze, le eventuali maggiori entrate, fino ad
    un massimo di 5 milioni annui  rispetto  alle  previsioni,  derivanti
    dalla distribuzione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma  di
    dividendi o la attribuzione di risorse  per  riduzioni  di  capitale,
    possono essere utilizzate, nel rispetto degli  obiettivi  di  finanza
    pubblica e  secondo  criteri  e  limiti  stabiliti  con  decreto  del
    Ministro dell'economia e delle finanze, per aumenti  di  capitale  di
    societa' partecipate, anche indirettamente, dal  medesimo  Ministero,
    ovvero per  la  sottoscrizione  di  capitale  di  societa'  di  nuova
    costituzione. Le somme introitate a  tale  titolo  sono  riassegnate,
    anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto
    del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo dello
    stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia  e  delle
    finanze per essere  versate  ad  apposita  contabilita'  speciale  di
    tesoreria.  Le  disposizioni  del  presente  comma  si  applicano   a
    decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge. 
      7.  All'articolo  33  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
    dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: 
        «8-bis.  I  fondi  istituiti  dalla  societa'  di  gestione   del
    risparmio  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   possono
    acquistare  immobili  ad  uso  ufficio  di  proprieta'   degli   enti
    territoriali,  utilizzati  dagli  stessi   o   da   altre   pubbliche
    amministrazioni nonche' altri immobili  di  proprieta'  dei  medesimi
    enti  di  cui  sia   completato   il   processo   di   valorizzazione
    edilizio-urbanistico,    qualora    inseriti    in    programmi    di
    valorizzazione, recupero e sviluppo del territorio. Le  azioni  della
    predetta  societa'  di  gestione   del   risparmio   possono   essere
    trasferite, mediante  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
    finanze, a titolo gratuito  all'Agenzia  del  demanio.  Con  apposita
    convenzione  la  stessa  societa'  di  gestione  del  risparmio  puo'
    avvalersi in via transitoria del personale dell'Agenzia del demanio». 
      8.  Allo  scopo  di  accelerare  e  semplificare  le  procedure  di
    dismissione del patrimonio immobiliare  dello  Stato  all'estero,  la
    vendita dei cespiti individuati nel piano  di  razionalizzazione  del
    patrimonio  immobiliare  dello  Stato  ubicato  all'estero  ai  sensi
    dell'articolo l, commi 1311 e 1312, della legge 27 dicembre 2006,  n.
    296, e' effettuata  mediante  trattativa  privata,  salve  comprovate
    esigenze, anche in deroga al parere della  Commissione  immobili  del
    Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 80 del decreto  del
    Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,  n.  18.  La  stima  del
    valore di mercato dei beni di  cui  al  presente  comma  puo'  essere
    effettuata anche avvalendosi di soggetti competenti nel luogo dove e'
    ubicato l'immobile oggetto della vendita.  I  relativi  contratti  di
    vendita sono assoggettati al  controllo  preventivo  di  legittimita'
    della Corte dei conti. 
      9. Le risorse nette derivanti dalle operazioni  di  dismissione  di
    cui al comma 8 sono destinate alla riduzione del debito pubblico. 
    
            
          
                                   Art. 7 
     
                           Disposizioni in materia 
                     di dismissioni di terreni agricoli 
     
      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
    legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,
    con uno o piu'  decreti  di  natura  non  regolamentare  da  adottare
    d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, individua  i
    terreni a vocazione agricola, non utilizzabili  per  altre  finalita'
    istituzionali, di proprieta' dello Stato non ricompresi negli elenchi
    predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010,  n.  85,
    nonche' di proprieta' degli enti pubblici nazionali,  da  alienare  a
    cura dell'Agenzia del demanio mediante  trattativa  privata  per  gli
    immobili di valore inferiore a 400.000 euro e mediante asta  pubblica
    per  quelli  di   valore   pari   o   superiore   a   400.000   euro.
    L'individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio
    disponibile dello Stato.  Ai  citati  decreti  di  individuazione  si
    applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5,  del
    decreto-legge  25   settembre   2001,   n.   351,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 
      2. Nelle procedure di alienazione dei terreni di cui al comma 1, al
    fine  di  favorire  lo  sviluppo   dell'imprenditorialita'   agricola
    giovanile  e'  riconosciuto  il  diritto  di  prelazione  ai  giovani
    imprenditori agricoli, cosi'  come  definiti  ai  sensi  del  decreto
    legislativo 21 aprile 2000, n. 185. Nell'eventualita'  di  incremento
    di valore dei terreni alienati derivante  da  cambi  di  destinazione
    urbanistica  intervenuti  nel  corso   del   quinquennio   successivo
    all'alienazione medesima, e' riconosciuta allo Stato una  quota  pari
    al 75 per cento del maggior valore acquisito dal terreno rispetto  al
    prezzo di vendita; le disposizioni di attuazione del presente periodo
    sono stabilite con decreto di natura non regolamentare  del  Ministro
    delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  d'intesa  con  il
    Ministro dell'economia e delle finanze. 
      3. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla
    legge 6 dicembre 1991,  n.  394,  l'Agenzia  del  demanio  acquisisce
    preventivamente l'assenso alla vendita da parte  degli  enti  gestori
    delle medesime aree. 
      4. Le regioni, le  province,  i  comuni  possono  vendere,  per  le
    finalita' e con le modalita' di cui ai commi 1 e 2, i  beni  di  loro
    proprieta' aventi destinazione agricola compresi quelli attribuiti ai
    sensi del decreto legislativo 28 maggio  2010,  n.  85;  a  tal  fine
    possono conferire all'Agenzia  del  demanio  mandato  irrevocabile  a
    vendere. L'Agenzia provvede al versamento agli enti territoriali gia'
    proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al netto  dei  costi
    sostenuti e documentati. 
      5. Le risorse nette derivanti dalle operazioni  di  dismissione  di
    cui ai commi precedenti sono  destinate  alla  riduzione  del  debito
    pubblico. 
    
            
          
                                   Art. 8 
     
                 Disposizioni in materia di debito pubblico 
                           degli enti territoriali 
     
      1. All'articolo 204, comma 1, del testo unico  di  cui  al  decreto
    legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «il 10 per  cento  per
    l'anno 2012  e  l'8  per  cento  a  decorrere  dall'anno  2013»  sono
    sostituite dalle seguenti: «1'8 per cento per l'anno 2012, il  6  per
    cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014». 
      2. All'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio  1970,  n.
    281, le parole: «25 per cento» sono sostituite  dalle  seguenti:  «20
    per cento». 
      3. Ai fini della tutela dell'unita' economica  della  Repubblica  a
    decorrere dall'anno 2013 gli enti territoriali riducono l'entita' del
    debito pubblico. A tal fine, le disposizioni di cui ai commi 1, 2,  3
    e  4  costituiscono  principi  fondamentali  di  coordinamento  della
    finanza pubblica ai sensi degli articoli 117,  terzo  comma,  e  119,
    secondo  comma,  della  Costituzione.  Con  decreto  di  natura   non
    regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita  la
    Conferenza unificata, fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo
    204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e  dall'articolo
    10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono stabilite
    le modalita' di attuazione del presente comma.  In  particolare  sono
    stabilite: 
        a) distintamente per regioni, province e  comuni,  la  differenza
    percentuale, rispetto al debito medio pro capite, oltre  la  quale  i
    singoli enti territoriali hanno l'obbligo di procedere alla riduzione
    del debito; 
        b) la percentuale annua di riduzione del debito; 
        c) le modalita' con le quali puo' essere raggiunto l'obiettivo di
    riduzione del debito. A tal fine, si considera  comunque  equivalente
    alla riduzione il trasferimento di immobili al fondo o alla  societa'
    di cui al comma 1 dell'articolo 6. 
      4. Agli enti che non adempiono a quanto previsto nel  comma  3  del
    presente   articolo,   si   applicano   le   disposizioni   contenute
    nell'articolo 7, comma 1, lettere b) e d), e comma 2,  lettere  b)  e
    d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 
    
            
          
                                   Art. 9 
     
                Liberalizzazione dei servizi pubblici locali 
                           di rilevanza economica 
     
      1. Al fine di assicurare il miglioramento organizzativo nel settore
    del  trasporto  pubblico  locale,  all'articolo  21,  comma  3,   del
    decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e  successive  modificazioni,  le
    parole: «struttura paritetica da  istituire»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «struttura paritetica istituita nell'ambito della  predetta
    Conferenza». 
      2. Al fine di  realizzare  un  sistema  liberalizzato  dei  servizi
    pubblici  locali  di  rilevanza   economica   attraverso   la   piena
    concorrenza  nel  mercato  e   di   perseguire   gli   obiettivi   di
    liberalizzazione  e  privatizzazione  dei  medesimi  servizi  secondo
    quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.
    138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
    148, nonche' di assicurare, mediante un sistema di  benchmarking,  il
    progressivo miglioramento della qualita' ed  efficienza  di  gestione
    dei medesimi servizi,  al  predetto  articolo  4  sono  apportate  le
    seguenti modificazioni: 
        a) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con la
    stessa delibera gli enti locali valutano l'opportunita' di  procedere
    all'affidamento simultaneo con gara  di  una  pluralita'  di  servizi
    pubblici locali nei casi in cui  possa  essere  dimostrato  che  tale
    scelta sia economicamente vantaggiosa.»; 
        b) al comma 3, prima delle parole: «ai fini  della  relazione  al
    Parlamento» e' inserita la seguente: «anche»; 
        c) al comma 4, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «In
    caso contrario e comunque in assenza della delibera di cui  al  comma
    2, l'ente locale non puo' procedere all'attribuzione  di  diritti  di
    esclusiva ai sensi del presente articolo»; 
        d) al comma 13, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Al
    fine   di    garantire    l'unitarieta'    del    servizio    oggetto
    dell'affidamento, e' fatto divieto di procedere al frazionamento  del
    medesimo servizio e del relativo affidamento»; 
        e) al comma 32, lettera a), dopo le parole: «alla somma di cui al
    comma 13» sono inserite le seguenti: «ovvero non  conformi  a  quanto
    previsto al medesimo comma»; 
        f) al comma 32, lettera d),  le  parole:  «a  condizione  che  la
    partecipazione  pubblica  si  riduca  anche  progressivamente»   sono
    sostituite dalle seguenti: «a condizione  che  la  partecipazione  in
    capo a soci pubblici detentori di azioni  alla  data  del  13  agosto
    2011, ovvero quella sindacata, si riduca anche progressivamente»; 
        g) dopo il comma 32, e' inserito il seguente: 
          «32-bis. Al fine di verificare e assicurare il  rispetto  delle
    disposizioni di cui al comma 32, il prefetto  accerta  che  gli  enti
    locali abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto al
    medesimo  comma.  In  caso  di  inottemperanza,  assegna  agli   enti
    inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso
    inutilmente detto termine, il Governo,  ricorrendone  i  presupposti,
    esercita il potere sostitutivo  ai  sensi  dell'articolo  120,  comma
    secondo,  della  Costituzione  e  secondo   le   modalita'   previste
    dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131»; 
        h) al comma 33, primo periodo, le parole: «ovvero  ai  sensi  del
    comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero non  ai  sensi  del
    comma 12»; 
        i) al comma 33, secondo periodo,  dopo  le  parole:  «nonche'  al
    socio selezionato ai sensi del comma 12» sono aggiunte  le  seguenti:
    «e alle societa' a partecipazione mista pubblica e privata costituite
    ai sensi del medesimo comma»; 
        l) al comma 33, l'ultimo periodo e' sostituito dal  seguente:  «I
    soggetti  affidatari  diretti  di  servizi  pubblici  locali  possono
    comunque concorrere su tutto il territorio nazionale a  gare  indette
    nell'ultimo anno di  affidamento  dei  servizi  da  essi  gestiti,  a
    condizione che sia stata indetta la procedura competitiva ad evidenza
    pubblica per il nuovo affidamento del servizio o, almeno,  sia  stata
    adottata la decisione di procedere al nuovo affidamento attraverso la
    predetta procedura ovvero, purche' in favore di soggetto diverso,  ai
    sensi del comma 13»; 
        m) dopo il comma 33, sono inseriti i seguenti: 
          «33-bis. Al fine di  assicurare  il  progressivo  miglioramento
    della  qualita'  di  gestione  dei  servizi  pubblici  locali  e   di
    effettuare valutazioni comparative delle diverse gestioni,  gli  enti
    affidatari sono tenuti a  rendere  pubblici  i  dati  concernenti  il
    livello di qualita' del servizio reso, il prezzo medio per  utente  e
    il livello degli  investimenti  effettuati,  nonche'  ogni  ulteriore
    informazione necessaria alle predette finalita'. 
          33-ter. Con decreto del Ministro per i rapporti con le  regioni
    e per la coesione territoriale, adottato, entro il 31  gennaio  2012,
    di  concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle   finanze   e
    dell'interno, sentita la Conferenza unificata, sono definiti: 
            a) i criteri per la verifica di cui al comma 1  e  l'adozione
    della delibera quadro di cui al comma 2; 
            b) le modalita' attuative del  comma  33-bis,  anche  tenendo
    conto delle diverse condizioni di  erogazione  in  termini  di  aree,
    popolazioni e caratteristiche del territorio servito; 
            c) le ulteriori misure  necessarie  ad  assicurare  la  piena
    attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo»; 
        n) al comma 34, e' premesso il seguente periodo: «Le disposizioni
    contenute nel presente  articolo  si  applicano  a  tutti  i  servizi
    pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con
    esse incompatibili.»; 
        o) dopo il comma 34, e' inserito il seguente: 
          «34-bis. Il presente articolo, fermo restando  quanto  disposto
    al comma 34, si applica al trasporto pubblico regionale e locale. Con
    riguardo al  trasporto  pubblico  regionale,  sono  fatti  salvi  gli
    affidamenti gia' deliberati in conformita' all'articolo 5,  paragrafo
    2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del  Parlamento  europeo  e  del
    Consiglio, del 23 ottobre 2007». 
    
            
          
                                   Art. 10 
     
                     Riforma degli ordini professionali 
                        e societa' tra professionisti 
     
      1. All'articolo 3, comma 5, alinea,  del  decreto-legge  13  agosto
    2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
    2011, n. 148, le  parole:  «Gli  ordinamenti  professionali  dovranno
    essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata  in  vigore  del
    presente decreto per recepire i seguenti principi:»  sono  sostituite
    dalle seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica  emanato
    ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.
    400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12
    mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  per
    recepire i seguenti principi:». 
      2. All'articolo  3  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
    dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
      «5-bis. Le  norme  vigenti  sugli  ordinamenti  professionali  sono
    abrogate  con  effetto  dall'entrata  in   vigore   del   regolamento
    governativo di cui al comma 5». 
      3. E' consentita la costituzione di  societa'  per  l'esercizio  di
    attivita' professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo
    i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice
    civile. 
      4. Possono assumere la qualifica di societa' tra professionisti  le
    societa' il cui atto costitutivo preveda: 
        a) l'esercizio in via esclusiva dell'attivita'  professionale  da
    parte dei soci; 
        b) l'ammissione in  qualita'  di  soci  dei  soli  professionisti
    iscritti ad ordini, albi e  collegi,  anche  in  differenti  sezioni,
    nonche' dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purche'
    in possesso del titolo di  studio  abilitante,  ovvero  soggetti  non
    professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalita'  di
    investimento; 
        c)  criteri  e  modalita'  affinche'  l'esecuzione  dell'incarico
    professionale conferito alla societa' sia eseguito solo dai  soci  in
    possesso   dei   requisiti   per   l'esercizio   della    prestazione
    professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia
    compiuta  dall'utente  e,  in  mancanza  di  tale  designazione,   il
    nominativo  debba  essere   previamente   comunicato   per   iscritto
    all'utente; 
        d) le modalita' di esclusione dalla societa' del  socio  che  sia
    stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo. 
      5. La  denominazione  sociale,  in  qualunque  modo  formata,  deve
    contenere l'indicazione di societa' tra professionisti. 
      6. La partecipazione  ad  una  societa'  e'  incompatibile  con  la
    partecipazione ad altra societa' tra professionisti. 
      7. I professionisti soci  sono  tenuti  all'osservanza  del  codice
    deontologico del proprio ordine, cosi' come la societa'  e'  soggetta
    al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta. 
      8. La societa' tra professionisti puo' essere costituita anche  per
    l'esercizio di piu' attivita' professionali. 
      9. Restano salvi i diversi modelli  societari  e  associativi  gia'
    vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 
      10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
    n. 400, il Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il  Ministro
    dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di  pubblicazione
    della  presente  legge,  adotta  un   regolamento   allo   scopo   di
    disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e
    7. 
      11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni,
    e' abrogata. 
      12. All'articolo 3, comma  5,  lettera  d),  del  decreto-legge  13
    agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
    settembre 2011, n. 148, le parole:  «prendendo  come  riferimento  le
    tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei  compensi  anche
    in deroga alle tariffe» sono soppresse. 
    
            
          
                                   Art. 11 
     
                 Programmazione della ricerca e premialita' 
     
      1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca
    assicura la coerenza dei piani e progetti di ricerca e  di  attivita'
    proposti dagli enti pubblici di ricerca vigilati con  le  indicazioni
    del Programma nazionale della ricerca, anche in sede di  ripartizione
    della quota del 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario  dei
    predetti enti di ricerca, preordinata al  finanziamento  premiale  di
    specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli  enti
    medesimi. 
    
            
          
                                   Art. 12 
     
                              Fondo nuovi nati 
     
      1. Le misure, relative al Fondo di credito per i nuovi nati, di cui
    al comma 1, primo  periodo,  dell'articolo  4  del  decreto-legge  29
    novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
    gennaio 2009, n. 2, sono prorogate per gli anni 2012, 2013 e 2014. Al
    relativo onere  si  provvede  mediante  utilizzazione  delle  risorse
    complessivamente  disponibili  alla  data  del   31   dicembre   2011
    sull'apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la Tesoreria
    centrale dello Stato, nonche' di quelle successivamente recuperate in
    ragione del carattere rotativo del Fondo stesso. 
    
            
          
                                   Art. 13 
     
             Semplificazione dei pagamenti e degli accertamenti 
           delle violazioni all'obbligo di copertura assicurativa 
     
      1. Il comma 3-bis dell'articolo 9  del  decreto-legge  29  novembre
    2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
    2009, n. 2, e' sostituito dai seguenti: 
        «3-bis.  Su  istanza  del   creditore   di   somme   dovute   per
    somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli  enti  locali
    certificano, nel rispetto delle  disposizioni  normative  vigenti  in
    materia di patto di stabilita' interno, entro il termine di  sessanta
    giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il  relativo  credito
    sia certo, liquido ed esigibile,  anche  al  fine  di  consentire  al
    creditore la cessione pro soluto a favore di  banche  o  intermediari
    finanziari  riconosciuti  dalla  legislazione  vigente.  Scaduto   il
    predetto  termine,  su  nuova  istanza  del  creditore,  provvede  la
    Ragioneria territoriale dello Stato competente per  territorio,  che,
    ove necessario, nomina un commissario ad  acta  con  oneri  a  carico
    dell'ente  territoriale.  La  cessione   dei   crediti   oggetto   di
    certificazione avviene nel rispetto dell'articolo 117 del  codice  di
    cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163.  Ferma  restando
    l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal  debitore  ceduto,
    si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1,  della  legge  21
    febbraio 1991, n. 52. 
        3-ter. La certificazione di cui al comma 3-bis  non  puo'  essere
    rilasciata, a pena di nullita': 
            a) dagli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143
    del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
    Cessato il commissariamento,  la  certificazione  non  puo'  comunque
    essere  rilasciata  in  relazione   a   crediti   sorti   prima   del
    commissariamento stesso.  Nel  caso  di  gestione  commissariale,  la
    certificazione non puo' comunque essere  rilasciata  in  relazione  a
    crediti rientranti nella gestione commissariale; 
            b) dalle regioni sottoposte ai piani di rientro  dai  deficit
    sanitari». 
      2. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
    adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
    presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
    del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono  disciplinate,
    nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati  in  sede
    europea, le modalita' di attuazione  delle  disposizioni  recate  dai
    commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 9  del  decreto-legge  29  novembre
    2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
    2009, n. 2, come modificato dal comma 1 del presente  articolo.  Fino
    alla data di  entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui  al  periodo
    precedente restano valide le certificazioni prodotte in  applicazione
    del decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  19  maggio
    2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2009. 
      3. All'articolo 210 del testo unico di cui al  decreto  legislativo
    18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
        «2-bis. La convenzione di cui al comma 2 puo' prevedere l'obbligo
    per il tesoriere di accettare, su  apposita  istanza  del  creditore,
    crediti pro soluto certificati dall'ente ai  sensi  del  comma  3-bis
    dell'articolo  9  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2». 
      4. L'obbligo di cui al comma 2-bis  dell'articolo  210  del  citato
    decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma
    3 del presente articolo,  trova  applicazione  con  riferimento  alle
    convenzioni stipulate successivamente alla data di entrata in  vigore
    della presente legge. 
      5. All'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
    dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti: 
        «4-ter. L'accertamento della mancanza di  copertura  assicurativa
    obbligatoria del veicolo puo' essere  effettuato  anche  mediante  il
    raffronto  dei  dati  relativi  alle  polizze  emesse  dalle  imprese
    assicuratrici   con   quelli   provenienti    dai    dispositivi    o
    apparecchiature di cui alle lettere e),  f)  e  g)  del  comma  1-bis
    dell'articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in
    modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi  di
    polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. 
        4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati
    di cui al comma 4- ter, risulti che al  momento  del  rilevamento  un
    veicolo munito di targa di immatricolazione  fosse  sprovvisto  della
    copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di  polizia  procedente
    invita il  proprietario  o  altro  soggetto  obbligato  in  solido  a
    produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per
    gli effetti dell'articolo 180, comma 8. 
        4-quinquies.   La   documentazione   fotografica   prodotta   dai
    dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter, costituisce atto
    di accertamento, ai sensi e per gli effetti  dell'articolo  13  della
    legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine  alla  circostanza  che  al
    momento del rilevamento un determinato veicolo, munito  di  targa  di
    immatricolazione, stava circolando sulla strada». 
    
            
          
                                   Art. 14 
     
                    Riduzione degli oneri amministrativi 
                           per imprese e cittadini 
     
      1. In via sperimentale,  fino  al  31  dicembre  2013,  sull'intero
    territorio nazionale si applica la disciplina delle zone a burocrazia
    zero prevista dall'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
    78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
    122. 
      2. A tale scopo, fino al 31 dicembre 2013, i provvedimenti  di  cui
    al primo periodo della lettera a) del comma 2  dell'articolo  43  del
    citato decreto-legge n. 78 del 2010 sono adottati, ferme restando  le
    altre previsioni ivi contenute, in via  esclusiva  e  all'unanimita',
    dall'ufficio locale del Governo, istituito in  ciascun  capoluogo  di
    provincia,  su  richiesta  della  regione,  d'intesa  con  gli   enti
    interessati e su proposta del Ministro dell'interno, con decreto  del
    Presidente del Consiglio dei ministri. La trasmissione dei dati e dei
    documenti  previsti  dal  secondo  periodo  della  medesima  lettera,
    avviene in favore del medesimo ufficio. 
      3. L'ufficio locale  del  Governo  e'  presieduto  dal  prefetto  e
    composto da un rappresentante della  regione,  da  un  rappresentante
    della provincia, da un rappresentante della citta' metropolitana  ove
    esistente, e da un rappresentante del comune interessato. Il dissenso
    di uno o piu' dei componenti, a pena di inammissibilita', deve essere
    manifestato  nella  riunione  convocata  dal  prefetto,  deve  essere
    congruamente motivato e deve recare le specifiche  indicazioni  delle
    modifiche e  delle  integrazioni  eventualmente  necessarie  ai  fini
    dell'assenso. Si considera acquisito  l'assenso  dell'amministrazione
    il cui rappresentante non partecipa alla  riunione  medesima,  ovvero
    non  esprime   definitivamente   la   volonta'   dell'amministrazione
    rappresentata. 
      4. Resta esclusa  l'applicazione  dei  commi  1,  2  e  3  ai  soli
    procedimenti  amministrativi   di   natura   tributaria,   a   quelli
    concernenti la tutela statale dell'ambiente, quella  della  salute  e
    della sicurezza pubblica, nonche' alle  nuove  iniziative  produttive
    avviate su aree soggette a vincolo. 
      5. Fatto salvo quanto previsto dal  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel caso di mancato rispetto dei
    termini dei procedimenti, di cui all'articolo 7 del medesimo decreto,
    da  parte  degli  enti  interessati,  l'adozione  del   provvedimento
    conclusivo e' rimessa all'ufficio locale del Governo. 
      6. Le previsioni dei commi da 1 a 5 non comportano nuovi o maggiori
    oneri a carico della finanza pubblica e la partecipazione all'ufficio
    locale del Governo e' a titolo gratuito e non comporta rimborsi. 
      7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
    e' abrogato l'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110,  recante
    «Norme integrative della disciplina vigente per  il  controllo  delle
    armi, delle munizioni e degli esplosivi». 
      8. Il comma 1-bis dell'articolo  36  del  decreto-legge  25  giugno
    2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
    2008, n. 133, deve intendersi nel senso che l'atto  di  trasferimento
    delle partecipazioni  di  societa'  a  responsabilita'  limitata  ivi
    disciplinato e' in deroga al secondo  comma  dell'articolo  2470  del
    codice civile ed  e'  sottoscritto  con  la  firma  digitale  di  cui
    all'articolo 24 del codice di cui  al  decreto  legislativo  7  marzo
    2005, n. 82. 
      9. A partire dal l° gennaio 2012,  le  societa'  a  responsabilita'
    limitata che non  abbiano  nominato  il  collegio  sindacale  possono
    redigere il bilancio secondo uno schema semplificato. Con decreto del
    Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  novanta
    giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
    definite le voci e la struttura che compongono lo schema di  bilancio
    semplificato e le modalita' di attuazione del presente comma. 
      10. I soggetti in contabilita' semplificata e i lavoratori autonomi
    che  effettuano  operazioni  con  incassi  e  pagamenti   interamente
    tracciabili possono sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta
    delle scritture contabili. 
      11. I limiti  per  la  liquidazione  trimestrale  dell'IVA  sono  i
    medesimi  di  quelli  fissati   per   il   regime   di   contabilita'
    semplificata. 
      12. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001,  n.  231,
    dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
        «4-bis. Nelle societa' di  capitali  il  collegio  sindacale,  il
    consiglio di sorveglianza  e  il  comitato  per  il  controllo  della
    gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza  di
    cui al comma 1, lettera b)». 
      13. L'articolo 2477 del codice civile e' cosi' sostituito: 
        «Art. 2477. - (Sindaco e revisione legale dei  conti).  -  L'atto
    costitutivo puo' prevedere, determinandone le competenze e poteri, la
    nomina di un sindaco o di un revisore. 
      La nomina del sindaco e' obbligatoria se il capitale sociale non e'
    inferiore a quello minimo stabilito per le societa' per azioni. 
      La nomina del sindaco e' altresi' obbligatoria se la societa': 
        a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato; 
        b) controlla una societa' obbligata  alla  revisione  legale  dei
    conti; 
        c) per due  esercizi  consecutivi  ha  superato  due  dei  limiti
    indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis. 
      L'obbligo di nomina del sindaco di cui alla lettera  c)  del  terzo
    comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti  limiti  non
    vengono superati. 
      Nei casi previsti  dal  secondo  e  terzo  comma  si  applicano  le
    disposizioni in tema di societa' per azioni;  se  l'atto  costitutivo
    non dispone diversamente, la revisione legale dei conti e' esercitata
    dal sindaco. 
      L'assemblea che approva il  bilancio  in  cui  vengono  superati  i
    limiti indicati al secondo  e  terzo  comma  deve  provvedere,  entro
    trenta giorni, alla nomina del sindaco. Se l'assemblea non  provvede,
    alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi  soggetto
    interessato». 
      14. All'articolo 2397 del codice civile e' aggiunto,  in  fine,  il
    seguente comma: 
        «Per le societa' aventi ricavi o patrimonio netto inferiori  a  1
    milione di euro lo statuto puo' prevedere che l'organo  di  controllo
    sia composto da un  sindaco  unico,  scelto  tra  i  revisori  legali
    iscritti nell'apposito registro». 
      15. Nel caso in cui siano  entrate  in  vigore  norme  di  legge  o
    regolamentari che  incidano,  direttamente  o  indirettamente,  sulle
    materie regolate dallo statuto sociale, le  societa'  cooperative  di
    cui al capo I del titolo VI del libro V del  codice  civile,  le  cui
    azioni  non  siano  negoziate  in  mercati   regolamentati,   possono
    modificare il proprio statuto con le maggioranze assembleari previste
    in via generale dallo statuto per le  sue  modificazioni,  anche  nei
    casi in cui lo statuto stesso preveda maggioranze piu' elevate per la
    modifica di determinati suoi articoli. 
      16. Per semplificare le procedure di rilascio delle  autorizzazioni
    relative ai trasporti  eccezionali  su  gomma,  all'articolo  10  del
    decreto  legislativo  30  aprile   1992,   n.   285,   e   successive
    modificazioni, il comma 9-bis e' sostituito dal seguente: 
        «9-bis. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
    della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato  ai
    sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
    e successive modificazioni, modifica il regolamento di  esecuzione  e
    di attuazione del nuovo codice della strada, di cui  al  decreto  del
    Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che: 
          a)  per  i  trasporti  eccezionali  su  gomma  sia  sufficiente
    prevedere la  trasmissione,  per  via  telematica,  della  prescritta
    richiesta   di    autorizzazione,    corredata    della    necessaria
    documentazione,  all'ente  proprietario  o  concessionario   per   le
    autostrade,  strade  statali  e  militari,  e  alle  regioni  per  la
    rimanente rete  viaria,  almeno  quindici  giorni  prima  della  data
    fissata per il viaggio e le autorizzazioni devono  essere  rilasciate
    entro quindici giorni dalla loro presentazione; 
          b) le autorizzazioni periodiche  di  cui  all'articolo  13  del
    citato regolamento siano valide per un numero  indefinito  di  viaggi
    con validita' annuale per la circolazione a  carico  e  a  vuoto  dei
    convogli indicati sull'autorizzazione; 
          c) le autorizzazioni multiple di cui al  medesimo  articolo  13
    siano valide per un numero definito di viaggi  da  effettuarsi  entro
    sei mesi dalla data del rilascio; 
          d) le autorizzazioni singole di cui  al  medesimo  articolo  13
    siano valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla
    data di rilascio; 
          e) per le autorizzazioni di  tipo  periodico  non  e'  prevista
    l'indicazione della tipologia e della natura della merce trasportata; 
          f) le disposizioni contenute  all'articolo  13,  comma  5,  non
    siano vincolate alla invariabilita'  della  natura  del  materiale  e
    della tipologia degli elementi trasportati; 
          g) i trasporti di beni della medesima  tipologia  ripetuti  nel
    tempo   siano   soggetti   all'autorizzazione   periodica    prevista
    dall'articolo 13, come modificato ai sensi del presente comma, e  che
    questa sia rilasciata con  le  modalita'  semplificate  di  cui  alla
    lettera a) del presente comma; 
          h) tutti i tipi di autorizzazioni, anche con validita' scaduta,
    siano rinnovabili su domanda che deve  essere  presentata,  in  carta
    semplice, per non piu' di tre volte, per un periodo di validita'  non
    superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti  sia  al  veicolo
    che al suo carico, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati; 
          i) nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o
    multiplo, possano essere indicati, con annotazione a parte,  fino  ad
    un massimo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per
    il trasporto, pari a cinque sia per il veicolo trattore  che  per  il
    veicolo  rimorchio  o  semirimorchio  e  siano   ammesse   tutte   le
    combinazioni possibili tra i trattori ed i  rimorchi  o  semirimorchi
    anche incrociate». 
    
            
          
                                   Art. 15 
     
    Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto
      di introdurre, nel recepimento di  direttive  dell'Unione  europea,
      adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti  dalle  direttive
      stesse. 
     
      1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.
    445,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
    regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa,  sono
    apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 40 la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «40.
    (L) Certificati» e sono premessi i seguenti commi: 
          «01.    Le    certificazioni    rilasciate    dalla    pubblica
    amministrazione in ordine a stati, qualita' personali  e  fatti  sono
    valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con
    gli organi della pubblica amministrazione e  i  gestori  di  pubblici
    servizi i certificati e gli atti di notorieta' sono sempre sostituiti
    dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. 
          02. Sulle certificazioni da produrre  ai  soggetti  privati  e'
    apposta, a pena di nullita', la dicitura:  "Il  presente  certificato
    non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o
    ai privati gestori di pubblici servizi"»; 
        b) all'articolo 41, il comma 2 e' abrogato; 
        c) all'articolo 43, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
          «1. Le  amministrazioni  pubbliche  e  i  gestori  di  pubblici
    servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio  le  informazioni  oggetto
    delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonche'
    tutti i dati e i documenti che  siano  in  possesso  delle  pubbliche
    amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli
    elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni  o  dei
    dati richiesti, ovvero  ad  accettare  la  dichiarazione  sostitutiva
    prodotta dall'interessato (L)»; 
        d) nel capo III, sezione III, dopo l'articolo 44 e'  aggiunto  il
    seguente: 
          «Art. 44-bis. (L) - (Acquisizione d'ufficio di informazioni)  -
    1.  Le  informazioni  relative  alla  regolarita'  contributiva  sono
    acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai  sensi  dell'articolo  71,
    dalle  pubbliche  amministrazioni  procedenti,  nel  rispetto   della
    specifica normativa di settore»; 
        e) l'articolo 72 e' sostituito dal seguente: 
          «Art. 72. (L) - (Responsabilita'  in  materia  di  accertamento
    d'ufficio  e  di  esecuzione   dei   controlli).   -   1.   Ai   fini
    dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli  di
    cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni  quadro
    di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione  digitale,  di
    cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  le  amministrazioni
    certificanti  individuano  un  ufficio  responsabile  per  tutte   le
    attivita' volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei
    dati o l'accesso diretto agli stessi da parte  delle  amministrazioni
    procedenti. 
      2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio  di
    cui  al  comma  1,  individuano  e  rendono   note,   attraverso   la
    pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le  misure
    organizzative  adottate  per  l'efficiente,  efficace  e   tempestiva
    acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione  dei  controlli
    medesimi, nonche' le modalita' per la loro esecuzione. 
      3. La mancata risposta alle richieste  di  controllo  entro  trenta
    giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e  viene  in  ogni
    caso presa in  considerazione  ai  fini  della  misurazione  e  della
    valutazione   della   performance   individuale   dei    responsabili
    dell'omissione»; 
        f) all'articolo 74, comma 2: 
        1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
          «a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di  atti  di
    notorieta' (L)»; 
      2) e' aggiunta la seguente lettera: 
        «c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto
    all'articolo 40, comma 02 (L)». 
      2. All'articolo 14 della legge  28  novembre  2005,  n.  246,  sono
    apportate le seguenti modificazioni: 
        a) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
          «5-bis. La relazione AIR di cui al comma  5,  lettera  a),  da'
    altresi' conto, in apposita sezione, del rispetto dei livelli  minimi
    di regolazione comunitaria  ai  sensi  dei  commi  24-bis,  24-ter  e
    24-quater»; 
        b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
          «24-bis. Gli atti di recepimento di direttive  comunitarie  non
    possono prevedere l'introduzione o  il  mantenimento  di  livelli  di
    regolazione superiori  a  quelli  minimi  richiesti  dalle  direttive
    stesse, salvo quanto previsto al comma 24-quater. 
          24-ter. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli
    minimi richiesti dalle direttive comunitarie: 
            a) l'introduzione o il mantenimento di  requisiti,  standard,
    obblighi e oneri non strettamente necessari  per  l'attuazione  delle
    direttive; 
            b)  l'estensione  dell'ambito  soggettivo  o   oggettivo   di
    applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive,
    ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari; 
            c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure  o
    meccanismi operativi piu' gravosi o complessi di quelli  strettamente
    necessari per l'attuazione delle direttive. 
      24-quater.   L'amministrazione   da'   conto   delle    circostanze
    eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della  regolamentazione,
    in relazione alle  quali  si  rende  necessario  il  superamento  del
    livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non
    sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque i metodi di
    analisi definiti dalle direttive di  cui  al  comma  6  del  presente
    articolo». 
    
            
          
                                   Art. 16 
     
              Disposizioni in tema di mobilita' e collocamento 
                  in disponibilita' dei dipendenti pubblici 
     
      1. L'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e'
    sostituito dal seguente: 
        «Art. 33. - (Eccedenze di personale e mobilita' collettiva) -  1.
    Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di  soprannumero  o
    rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle  esigenze
    funzionali  o  alla  situazione  finanziaria,  anche   in   sede   di
    ricognizione annuale prevista  dall'articolo  6,  comma  1,  terzo  e
    quarto periodo, sono tenute ad osservare le  procedure  previste  dal
    presente articolo dandone  immediata  comunicazione  al  Dipartimento
    della funzione pubblica. 
        2.  Le  amministrazioni  pubbliche   che   non   adempiono   alla
    ricognizione annuale  di  cui  al  comma  1  non  possono  effettuare
    assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di
    contratto pena la nullita' degli atti posti in essere. 
        3. La mancata attivazione delle  procedure  di  cui  al  presente
    articolo da parte del dirigente responsabile e'  valutabile  ai  fini
    della responsabilita' disciplinare. 
        4. Nei casi  previsti  dal  comma  1  del  presente  articolo  il
    dirigente  responsabile  deve  dare  un'informativa  preventiva  alle
    rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali
    firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. 
        5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma  4,
    l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del  decreto-legge
    25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
    agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione  totale
    o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza
    nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a
    forme flessibili di gestione del tempo di lavoro  o  a  contratti  di
    solidarieta', ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con
    le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche  conto  di
    quanto previsto dall'articolo  1,  comma  29,  del  decreto-legge  13
    agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
    settembre 2011, n. 148, nonche' del comma 6. 
        6. I contratti collettivi  nazionali  possono  stabilire  criteri
    generali   e   procedure   per   consentire,   tenuto   conto   delle
    caratteristiche  del  comparto,  la  gestione  delle   eccedenze   di
    personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al
    di  fuori  del  territorio   regionale   che,   in   relazione   alla
    distribuzione territoriale delle amministrazioni  o  alla  situazione
    del mercato  del  lavoro,  sia  stabilito  dai  contratti  collettivi
    nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30. 
        7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4
    l'amministrazione colloca in disponibilita' il personale che non  sia
    possibile   impiegare   diversamente   nell'ambito   della   medesima
    amministrazione e che  non  possa  essere  ricollocato  presso  altre
    amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero  che  non  abbia  preso
    servizio presso la diversa amministrazione  secondo  gli  accordi  di
    mobilita'. 
        8. Dalla data di collocamento in disponibilita'  restano  sospese
    tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il  lavoratore
    ha diritto ad un'indennita' pari all'80 per cento dello  stipendio  e
    dell'indennita' integrativa speciale,  con  esclusione  di  qualsiasi
    altro emolumento  retributivo  comunque  denominato,  per  la  durata
    massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento  dell'indennita'
    sono riconosciuti ai  fini  della  determinazione  dei  requisiti  di
    accesso alla pensione e della misura della  stessa.  E'  riconosciuto
    altresi' il diritto  all'assegno  per  il  nucleo  familiare  di  cui
    all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988,  n.  69,  convertito,
    con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153». 
      2. Le procedure di cui all'articolo 33 del decreto  legislativo  31
    marzo 2001,  n.  165,  come  modificato  dal  comma  1  del  presente
    articolo, si applicano anche nei casi previsti dall'articolo  15  del
    decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
      3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si  applicano  ai
    concorsi gia' banditi e alle assunzioni gia' autorizzate alla data di
    entrata in vigore della presente legge. 
    
            
          
                                   Art. 17 
     
              Semplificazione procedimento distretti turistici 
     
      1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13  maggio  2011,  n.
    70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.
    106,  e'  aggiunto  in  fine  il  seguente  periodo:   «Il   relativo
    procedimento si intende concluso favorevolmente per  gli  interessati
    se l'amministrazione competente  non  comunica  all'interessato,  nel
    termine  di  novanta   giorni   dall'avvio   del   procedimento,   il
    provvedimento di diniego». 
    
            
          
                                   Art. 18 
     
                       Finanziamento di infrastrutture 
                         mediante defiscalizzazione 
     
      1. Al fine di favorire la  realizzazione  di  nuove  infrastrutture
    autostradali con  il  sistema  della  finanza  di  progetto,  le  cui
    procedure sono state avviate, ai sensi della normativa vigente, e non
    ancora definite alla data di entrata in vigore della presente  legge,
    riducendo ovvero azzerando  l'ammontare  del  contributo  pubblico  a
    fondo perduto, possono essere previste, per le societa'  di  progetto
    costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice di  cui  al  decreto
    legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e  successive  modificazioni,  le
    seguenti misure: 
        a) le imposte sui redditi e l'IRAP generate durante il periodo di
    concessione possono essere compensate totalmente o  parzialmente  con
    il predetto contributo a fondo perduto; 
        b) il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
    dell'articolo 27 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
    ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, puo' essere assolto
    mediante compensazione con il predetto contributo  pubblico  a  fondo
    perduto, nel rispetto della direttiva 2006/112/CE del Consiglio,  del
    28 novembre 2006, relativa all'IVA e delle pertinenti disposizioni in
    materia di risorse proprie del bilancio dell'Unione europea; 
        c) l'ammontare del canone di concessione  previsto  dall'articolo
    1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  e  successive
    modificazioni, nonche',  l'integrazione  prevista  dall'articolo  19,
    comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
    modificazioni, dalla legge  3  agosto  2009,  n.  102,  e  successive
    modificazioni, possono essere  riconosciuti  al  concessionario  come
    contributo in conto esercizio. 
      2. L'importo del contributo pubblico a  fondo  perduto  nonche'  le
    modalita' e i termini delle misure previste al comma 1,  utilizzabili
    anche cumulativamente, sono posti a base di gara per l'individuazione
    del concessionario, e  successivamente  riportate  nel  contratto  di
    concessione   da   approvare   con   decreto   del   Ministro   delle
    infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
    dell'economia e delle  finanze.  La  misura  massima  del  contributo
    pubblico, ivi incluse le misure di cui al comma 1, non puo'  eccedere
    il 50  per  cento  del  costo  dell'investimento  e  deve  essere  in
    conformita' con la disciplina nazionale e comunitaria in materia. 
      3. L'efficacia delle misure previste ai commi 1 e 2 e'  subordinata
    all'emanazione  del  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
    finanze previsto dall'articolo 104, comma 4, del testo unico  di  cui
    al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
    e successive modificazioni. 
      4.  In  occasione   degli   aggiornamenti   periodici   del   piano
    economico-finanziario si procede alla verifica del calcolo del  costo
    medio ponderato del capitale investito ed eventualmente del premio di
    rischio indicati nel contratto di concessione vigente,  nonche'  alla
    rideterminazione delle misure previste al  comma  1  sulla  base  dei
    valori consuntivati nel periodo regolatorio  precedente,  anche  alla
    luce delle stime di traffico registrate nel medesimo periodo. 
    
            
          
                                   Art. 19 
     
                Interventi per la realizzazione del corridoio 
                     Torino-Lione e del Tunnel di Tenda 
     
      1.  Per  assicurare  la  realizzazione  della   linea   ferroviaria
    Torino-Lione e garantire, a tal fine,  il  regolare  svolgimento  dei
    lavori del cunicolo esplorativo de La Maddalena, le aree  ed  i  siti
    del Comune di Chiomonte, individuati per l'installazione del cantiere
    della galleria geognostica e per la realizzazione del tunnel di  base
    della linea ferroviaria Torino-Lione, costituiscono aree di interesse
    strategico nazionale. 
      2. Fatta salva l'ipotesi di piu' grave reato, chiunque si introduce
    abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale di  cui  al
    comma 1 ovvero impedisce o ostacola l'accesso autorizzato  alle  aree
    medesime e' punito a norma dell'articolo 682 del codice penale. 
      3. Le risorse finanziarie a carico dello  Stato  italiano  previste
    per  la  realizzazione  del  nuovo  Tunnel  di   Tenda,   nell'ambito
    dell'Accordo di Parigi  del  12  marzo  2007  tra  il  Governo  della
    Repubblica  italiana  ed  il  Governo  della   Repubblica   francese,
    ratificato ai sensi della legge 4 agosto 2008, n. 136, da  attribuire
    all'ANAS S.p.a., committente delegato incaricato della  realizzazione
    dell'opera, sono da considerare quali contributi in  conto  impianti,
    ai sensi dell'articolo 1, comma 1026, della legge 27  dicembre  2006,
    n. 296. 
      4. Le entrate derivanti dal  rimborso  da  parte  della  Repubblica
    francese, ai sensi degli articoli 22 e  23  dell'Accordo  di  cui  al
    comma 3, della propria  quota  di  partecipazione  per  i  lavori  di
    costruzione del nuovo Tunnel di Tenda, sono versate  all'entrata  del
    bilancio dello Stato italiano  per  essere  riassegnate  ad  apposito
    capitolo dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
    delle finanze relativo ai fondi da attribuire ad ANAS S.p.a.  per  il
    contratto di programma. 
      5. Le entrate derivanti dal  rimborso  da  parte  della  Repubblica
    francese, ai sensi degli articoli 6 e 8 del predetto  Accordo,  della
    propria quota di partecipazione dei  costi  correnti  della  gestione
    unificata del Tunnel di Tenda in servizio, sono  versate  all'entrata
    del bilancio dello Stato italiano per essere riassegnate ad  apposito
    capitolo dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
    delle finanze relativo ai fondi da attribuire ad ANAS S.p.a.  per  il
    contratto di servizio. 
    
            
          
                                   Art. 20 
     
                   Cessione di partecipazioni ANAS S.p.a. 
     
      1.  All'articolo  36  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il
    comma 7 e' sostituito dal seguente: 
      «7. A decorrere dal 1° gennaio  2012,  ANAS  S.p.a.  trasferisce  a
    Fintecna S.p.a. al valore netto contabile risultante al momento della
    cessione tutte le partecipazioni detenute da  ANAS  S.p.a.  anche  in
    societa'  regionali;  la  cessione  e'  esente  da  imposte  dirette,
    indirette e da tasse». 
    
            
          
                                   Art. 21 
     
                        Finanziamento opere portuali 
     
      1. All'articolo 2 del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10,
    dopo il comma 2-undecies, e' inserito il seguente: 
      «2-undecies. l. Per il solo anno 2012, per le finalita' di  cui  al
    comma 2-novies, puo' essere disposto, ad integrazione  delle  risorse
    rivenienti dalla revoca dei finanziamenti, l'utilizzo  delle  risorse
    del Fondo per le infrastrutture portuali di cui all'articolo 4, comma
    6,  del  decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge  22  maggio  2010,  n.  73,  e  successive
    modificazioni». 
    
            
          
                                   Art. 22 
     
          Apprendistato, contratto di inserimento donne, part-time, 
                telelavoro, incentivi fiscali e contributivi 
     
      1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a  decorrere  dal
    1°  gennaio  2012,  per  i  contratti  di   apprendistato   stipulati
    successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre  2016,  e'
    riconosciuto  ai  datori  di  lavoro,  che  occupano   alle   proprie
    dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno  sgravio
    contributivo del 100 per cento  con  riferimento  alla  contribuzione
    dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma  773,  quinto  periodo,  della
    legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi  contributivi  maturati
    nei primi tre  anni  di  contratto,  restando  fermo  il  livello  di
    aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi  maturati  negli
    anni di contratto successivi al terzo. Con  effetto  dal  1°  gennaio
    2012 l'aliquota contributiva  pensionistica  per  gli  iscritti  alla
    gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8
    agosto 1995, n. 335, e  la  relativa  aliquota  contributiva  per  il
    computo delle prestazioni pensionistiche sono aumentate di  un  punto
    percentuale. All'articolo 7, comma 4,  del  testo  unico  di  cui  al
    decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167,  le  parole:  «lettera
    i)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera m)». 
      2. A decorrere dall'anno 2012  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
    politiche  sociali   con   proprio   decreto   destina   annualmente,
    nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68,  comma  4,  lettera
    a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e  successive  modificazioni,
    una quota non superiore a 200  milioni  di  euro  alle  attivita'  di
    formazione nell'esercizio dell'apprendistato, di cui il 50 per  cento
    destinato   prioritariamente   alla   tipologia   di    apprendistato
    professionalizzante  o  contratto  di  mestiere  stipulato  ai  sensi
    dell'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
    dell'articolo 4 del testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  14
    settembre 2011, n. 167. 
      3. Al fine di promuovere l'occupazione femminile, all'articolo  54,
    comma l, del decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  la
    lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) donne di qualsiasi  eta'
    prive di un  impiego  regolarmente  retribuito  da  almeno  sei  mesi
    residenti in una area geografica  in  cui  il  tasso  di  occupazione
    femminile sia inferiore almeno  di  20  punti  percentuali  a  quello
    maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi  di  10
    punti percentuali quello maschile.  Le  aree  di  cui  al  precedente
    periodo  nonche'  quelle   con   riferimento   alle   quali   trovano
    applicazione gli incentivi economici di cui all'articolo 59, comma 3,
    nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione,  del
    6 agosto 2008, sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e
    delle politiche sociali di concerto con il Ministro  dell'economia  e
    delle finanze da adottare entro il 31  dicembre  di  ogni  anno,  con
    riferimento all'anno successivo». Per gli anni  2009,  2010,  2011  e
    2012, le aree geografiche di cui all'articolo 54,  comma  1,  lettera
    e),  del  decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,   come
    modificata dal presente  comma,  sono  individuate  con  decreto  del
    Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il
    Ministro dell'economia e  delle  finanze  da  adottare  entro  trenta
    giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
      4. Al fine di incentivare l'uso del contratto  di  lavoro  a  tempo
    parziale, le lettere a) e b) del comma 44 dell'articolo 1 della legge
    24 dicembre 2007, n. 247, sono abrogate. Dalla  data  di  entrata  in
    vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni in
    materia di contratto di lavoro a tempo parziale di  cui  all'articolo
    3, commi 7 e 8, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61,  nel
    testo recato dall'articolo 46 del decreto  legislativo  10  settembre
    2003, n. 276. All'articolo 5, comma 1, secondo periodo,  del  decreto
    legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, le parole: «, convalidato  dalla
    direzione provinciale del lavoro  competente  per  territorio,»  sono
    soppresse. 
      5.  Sono  introdotte  le  seguenti  misure  di  incentivazione  del
    telelavoro: 
        a) al fine di facilitare la conciliazione dei tempi di vita e  di
    lavoro  attraverso  il  ricorso  allo  strumento  del  telelavoro,  i
    benefici di cui all'articolo 9, comma l, lettera a),  della  legge  8
    marzo 2000, n. 53, possono  essere  riconosciuti  anche  in  caso  di
    telelavoro nella forma di contratto a termine o reversibile; 
        b) al fine di facilitare l'inserimento  dei  lavoratori  disabili
    mediante il telelavoro, gli obblighi di cui al comma l  dell'articolo
    3  della  legge  12  marzo  1999,  n.  68,  in  tema  di   assunzioni
    obbligatorie e  quote  di  riserva  possono  essere  adempiuti  anche
    utilizzando la modalita' del telelavoro; 
        c) ai medesimi fini di cui alla lettera h), fra le  modalita'  di
    assunzioni che possono costituire oggetto delle convenzioni  e  delle
    convenzioni di integrazione lavorativa di cui all'articolo  11  della
    legge 12 marzo 1999, n. 68, sono incluse le assunzioni con  contratto
    di telelavoro; 
        d) al fine di  facilitare  il  reinserimento  dei  lavoratori  in
    mobilita', le offerte di cui al comma 2 dell'articolo 9  della  legge
    23 luglio 1991, n. 223, comprendono anche  le  ipotesi  di  attivita'
    lavorative svolte in forma di telelavoro, anche reversibile. 
      6. Al fine di armonizzare il quadro normativo in tema di  incentivi
    fiscali e contributivi alla contrattazione aziendale  e  in  tema  di
    sostegno alla contrattazione collettiva di prossimita', la tassazione
    agevolata del reddito dei lavoratori e lo sgravio dei  contributi  di
    cui  all'articolo  26  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
    applicabili anche alle intese di cui all'articolo 8 del decreto-legge
    13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
    settembre 2011, n. 148,  sono  riconosciuti  in  relazione  a  quanto
    previsto da contratti collettivi di  lavoro  sottoscritti  a  livello
    aziendale   o   territoriale   da   associazioni    dei    lavoratori
    comparativamente  piu'  rappresentative   sul   piano   nazionale   o
    territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali  operanti  in
    azienda  ai  sensi  della  normativa  di  legge   e   degli   accordi
    interconfederali vigenti. All'articolo 26 del citato decreto-legge n.
    98  del  2011,  le  parole:  «,  compresi   i   contratti   aziendali
    sottoscritti ai sensi dell'accordo  interconfederale  del  28  giugno
    2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl, Uil e Ugl» sono soppresse. 
      7. Per l'anno  2012  ciascuna  regione,  conformemente  al  proprio
    ordinamento,  puo'  disporre  la  deduzione  dalla  base   imponibile
    dell'imposta regionale sulle attivita' produttive delle somme erogate
    ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di  quanto
    previsto  da  contratti  collettivi  aziendali  o   territoriali   di
    produttivita' di cui all'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011,
    n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
    111. Gli effetti finanziari derivanti  dagli  interventi  di  cui  al
    presente comma  sono  esclusivamente  a  carico  del  bilancio  della
    regione. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente
    legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio  economico,
    nonche' le disposizioni in  materia  di  applicazione  di  incrementi
    delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di  rientro
    dai deficit sanitari. 
      8. Al fine di accelerare  la  piena  operativita'  del  credito  di
    imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno di cui  all'articolo
    2  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,  la  Conferenza
    permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
    autonome di Trento e di Bolzano sancisce intesa sul decreto di natura
    non  regolamentare  volto  a  stabilire  i  limiti  di  finanziamento
    garantiti  da  ciascuna  delle  regioni   interessate,   nonche'   le
    disposizioni di attuazione del medesimo articolo 2 entro  il  termine
    di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto. 
      9. Al fine di  ridurre  gli  oneri  amministrativi  gravanti  sulle
    imprese e di semplificare la gestione del  rapporto  di  lavoro  sono
    introdotte le seguenti misure: 
        a) l'articolo 11 del decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio
    dello Stato 16 luglio 1947, n. 708,  ratificato,  con  modificazioni,
    dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e' abrogato; 
        b) all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10  settembre
    2003, n. 276, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: 
      «f-bis) l'Ente nazionale  di  previdenza  e  di  assistenza  per  i
    lavoratori dello  spettacolo  e  dello  sport  professionistico,  con
    esclusivo riferimento ai lavoratori dello spettacolo come definiti ai
    sensi della normativa vigente». 
    
            
          
                                   Art. 23 
     
               Fondo di rotazione per le politiche comunitarie 
     
      1. Al  fine  di  consentire  il  completo  utilizzo  delle  risorse
    assegnate  dall'Unione  europea  a  titolo  di   cofinanziamento   di
    interventi nei settori dell'agricoltura e della pesca,  il  Fondo  di
    rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad
    anticipare, nei limiti delle proprie disponibilita'  finanziarie,  la
    quota di  saldo  del  contributo  comunitario  e  di  quello  statale
    corrispondente. 
      2. Le somme anticipate sulla quota comunitaria, ai sensi del  comma
    1, sono reintegrate al Fondo di rotazione a  valere  sugli  accrediti
    disposti dall'Unione europea a titolo di saldo per gli interventi che
    hanno beneficiato delle anticipazioni stesse. 
      3. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
    attiva le necessarie azioni di recupero delle  somme  anticipate  dal
    Fondo  di  rotazione  e  non  reintegrate   a   causa   del   mancato
    riconoscimento delle spese da parte dell'Unione europea. 
      4. Il Fondo di rotazione di cui  al  comma  l  destina  le  risorse
    finanziarie a proprio carico, provenienti da  un'eventuale  riduzione
    del tasso  di  cofinanziamento  nazionale  dei  programmi  dei  fondi
    strutturali 2007/2013, alla realizzazione di interventi  di  sviluppo
    socio-economico concordati tra le Autorita' italiane e la Commissione
    europea nell'ambito del processo di revisione dei predetti programmi. 
    
            
          
                                   Art. 24 
     
                  Disposizioni per lo sviluppo del settore 
                    dei beni e delle attivita' culturali 
     
      1. Le  somme  corrispondenti  all'eventuale  minor  utilizzo  degli
    stanziamenti previsti dall'articolo 1, commi  da  325  a  337,  della
    legge 24 dicembre 2007, n. 244, cosi' come rifinanziati dall'articolo
    1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,  per  la  copertura
    degli oneri relativi alla proroga delle agevolazioni fiscali  per  le
    attivita' cinematografiche di cui alla legge  24  dicembre  2007,  n.
    244, individuate con decreto del Ministro per i beni e  le  attivita'
    culturali  e  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
    annualmente riassegnate, con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
    delle finanze, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le
    attivita' culturali, per  essere  destinate  al  rifinanziamento  del
    Fondo di cui all'articolo 12, comma 1,  del  decreto  legislativo  22
    gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Il riparto di  dette
    risorse tra le finalita' di cui al citato decreto legislativo  n.  28
    del 2004 e' disposto con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le
    attivita' culturali. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'
    autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
    variazioni di bilancio. All'articolo 1 della legge 24 dicembre  2007,
    n. 244, e successive  modificazioni,  i  commi  da  338  a  343  sono
    abrogati. 
      2. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni  di  tutela,
    fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i
    principi di efficienza, razionalita' ed economicita' e di far  fronte
    alle richieste di una crescente domanda culturale nell'ottica di  uno
    sviluppo del settore tale da renderlo piu' competitivo ed in grado di
    generare ricadute positive sul turismo  e  sull'economia  del  Paese,
    all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge  31  marzo  2011,  n.  34,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 26  maggio  2011,  n.  75,
    sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al  primo  periodo,  le  parole:  «alle  disposizioni  di  cui
    all'articolo 2, comma 8-quater, del decreto-legge 30  dicembre  2009,
    n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2010,
    n. 25» sono sostituite dalle  seguenti:  «alle  disposizioni  di  cui
    all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto-legge 30 dicembre
    2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
    2010, n. 25, e di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del  decreto-legge
    13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
    settembre 2011, n. 148»; 
        b) prima dell'ultimo periodo sono inseriti i seguenti:  «Al  fine
    di procedere alle assunzioni di personale  presso  la  Soprintendenza
    speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, il  Ministero
    per i beni e le attivita' culturali procede,  dopo  l'utilizzo  delle
    graduatorie regionali  in  corso  di  validita'  ai  fini  di  quanto
    previsto dal terzo periodo, alla formazione di una graduatoria  unica
    nazionale degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante
    dalla votazione complessiva  riportata  da  ciascun  candidato  nelle
    graduatorie regionali in corso di validita', applicando  in  caso  di
    parita' di merito il  principio  della  minore  eta'  anagrafica.  La
    graduatoria unica nazionale e' elaborata anche al fine di  consentire
    ai candidati di esprimere la propria accettazione e non  comporta  la
    soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non
    accettano  mantengono  la  collocazione  ad  essi   spettante   nella
    graduatoria della regione per cui hanno concorso. Il Ministero per  i
    beni e le attivita' culturali  provvede  alle  attivita'  di  cui  al
    presente  comma  nell'ambito  delle  risorse  umane,  finanziarie   e
    strumentali gia' disponibili a legislazione vigente». 
    
            
          
                                   Art. 25 
     
                 Impiego della posta elettronica certificata 
                             nel processo civile 
     
      1. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti
    modificazioni: 
        a)  all'articolo  125,  primo  comma,  le  parole:  «il   proprio
    indirizzo di posta elettronica  certificata»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al
    proprio ordine»; 
        b) all'articolo 133, il terzo comma e' abrogato; 
        c) all'articolo 134, il terzo comma e' abrogato; 
        d) all'articolo 136: 
          1) il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
      «Il biglietto e' consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne
    rilascia  ricevuta,  ovvero  trasmesso  a  mezzo  posta   elettronica
    certificata,  nel  rispetto  della  normativa,  anche  regolamentare,
    concernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  dei
    documenti informatici»; 
          2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
      «Salvo che la legge disponga  diversamente,  se  non  e'  possibile
    procedere  ai  sensi  del  comma  che  precede,  il  biglietto  viene
    trasmesso a mezzo telefax, o e' rimesso all'ufficiale giudiziario per
    la notifica»; 
          3) il quarto comma e' abrogato; 
        e) all'articolo 170, al quarto comma, le parole da:  «Il  giudice
    puo' autorizzare per singoli atti»  sino  a:  «l'indirizzo  di  posta
    elettronica presso cui dichiara di voler ricevere  le  comunicazioni»
    sono soppresse; 
        f) all'articolo 176, al secondo comma, le  parole  da:  «anche  a
    mezzo telefax» sino a: «l'indirizzo di posta elettronica  presso  cui
    dichiara di volere ricevere la comunicazione» sono soppresse; 
        g) all'articolo 183, il decimo comma e' abrogato; 
        h) all'articolo 250, il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
      «L'intimazione  al  testimone  ammesso  su  richiesta  delle  parti
    private a comparire in udienza puo' essere effettuata  dal  difensore
    attraverso l'invio di copia dell'atto mediante  lettera  raccomandata
    con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a
    mezzo telefax.»; 
        i) all'articolo 366: 
          1) al secondo comma, dopo le parole: «se il ricorrente  non  ha
    eletto domicilio in Roma» sono inserite le seguenti: «ovvero  non  ha
    indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata  comunicato  al
    proprio ordine»; 
          2) il quarto comma e' sostituito dal seguente: 
      «Le comunicazioni  della  cancelleria  e  le  notificazioni  tra  i
    difensori di cui agli articoli 372 e 390  sono  effettuate  ai  sensi
    dell'articolo 136, secondo e terzo comma.»; 
        l) all'articolo 518,  al  sesto  comma,  il  secondo  periodo  e'
    sostituito dal seguente: «L'ufficiale giudiziario trasmette copia del
    processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo
    posta elettronica certificata ovvero, quando cio' non e' possibile, a
    mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.». 
      2. Alle disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  di  procedura
    civile e  disposizioni  transitorie,  di  cui  al  regio  decreto  18
    dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 173-bis, al terzo comma, le parole da:  «a  mezzo
    di posta ordinaria» sino alla fine del periodo sono sostituite  dalle
    seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando  cio'
    non e' possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria»; 
        b) all'articolo 173-quinquies, al primo comma, le parole  da:  «a
    mezzo di telefax» sino alla fine del periodo  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando  cio'
    non e' possibile, a mezzo telefax, di una dichiarazione contenente le
    indicazioni prescritte dai predetti articoli». 
      3. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono  apportate  le  seguenti
    modificazioni: 
        a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «a mezzo del servizio
    postale, secondo le modalita' previste dalla legge 20 novembre  1982,
    n. 890,» sono inserite le  seguenti:  «ovvero  a  mezzo  della  posta
    elettronica certificata»; 
        b) all'articolo 3, il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: 
      «3-bis. La notifica e' effettuata a mezzo della  posta  elettronica
    certificata solo se l'indirizzo del destinatario risulta da  pubblici
    elenchi.  Il  notificante   procede   con   le   modalita'   previste
    dall'articolo 149-bis del  codice  di  procedura  civile,  in  quanto
    compatibili, specificando nella relazione di notificazione il  numero
    di registro cronologico di cui all'articolo 8»; 
        c) all'articolo 4: 
          1) al comma 1, dopo le parole: «puo' eseguire notificazioni  in
    materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente,»  sono
    inserite  le  seguenti:  «a  mezzo  posta  elettronica   certificata,
    ovvero»; 
          2) al comma 1 le parole: «e che sia iscritto nello stesso  albo
    del notificante» sono soppresse; 
          3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. La notifica puo' essere eseguita  mediante  consegna  di  copia
    dell'atto nel domicilio del destinatario se questi ed il  notificante
    sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l'originale e  la  copia
    dell'atto devono essere previamente vidimati e datati  dal  consiglio
    dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.»; 
        d) all'articolo 5: 
          1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Nella notificazione di cui all'articolo 4  l'atto  deve  essere
    trasmesso a mezzo  posta  elettronica  certificata  all'indirizzo  di
    posta elettronica certificata che il destinatario  ha  comunicato  al
    proprio ordine, nel rispetto della  normativa,  anche  regolamentare,
    concernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  dei
    documenti informatici.»; 
          2) al comma 2,  al  primo  periodo  e'  premesso  il  seguente:
    «Quando la notificazione viene effettuata ai sensi  dell'articolo  4,
    comma 2,  l'atto  deve  essere  consegnato  nelle  mani  proprie  del
    destinatario.»; 
          3) al comma 3, le parole: «In entrambi i casi di cui ai commi 1
    e 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dal comma 2». 
      4. All'articolo 16 del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
    dopo il comma 7, e' inserito il seguente: 
      «7-bis. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato  previsto  dal
    comma 7, ovvero il rifiuto reiterato  di  comunicare  alle  pubbliche
    amministrazioni i dati previsti  dal  medesimo  comma,  costituiscono
    motivo  di  scioglimento  e  di  commissariamento  del   collegio   o
    dell'ordine inadempiente». 
      5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi
    trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
    
            
          
                                   Art. 26 
     
    Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente
      davanti alla Corte di cassazione e alle corti di appello. 
     
      1.  Nei  procedimenti  civili  pendenti  davanti  alla   Corte   di
    cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce  pubblicate
    prima della data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009,  n.
    69, e in quelli pendenti davanti alle corti di appello da  oltre  due
    anni prima della data di entrata in vigore della presente  legge,  la
    cancelleria avvisa  le  parti  costituite  dell'onere  di  presentare
    istanza di trattazione del  procedimento,  con  l'avvertimento  delle
    conseguenze di cui al comma 2. 
      2. Le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle  parti,
    con  istanza  sottoscritta   personalmente   dalla   parte   che   ha
    sottoscritto il mandato, dichiara la persistenza dell'interesse  alla
    loro trattazione entro  il  termine  perentorio  di  sei  mesi  dalla
    ricezione dell'avviso di cui al comma 1. 
      3. Nei casi di cui al comma 2 il presidente del  collegio  dichiara
    l'estinzione con decreto. 
    
            
          
                                   Art. 27 
     
    Modifiche al codice  di  procedura  civile  per  l'accelerazione  del
      contenzioso civile pendente in grado di appello 
     
      1. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti
    modificazioni: 
        a) all'articolo 283 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      «Se l'istanza prevista dal comma che  precede  e'  inammissibile  o
    manifestamente infondata il giudice, con ordinanza  non  impugnabile,
    puo' condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non
    inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza  e'
    revocabile con la sentenza che definisce il giudizio»; 
        b) all'articolo 350, primo comma, dopo le parole: «la trattazione
    dell'appello e'  collegiale»,  sono  inserite  le  seguenti:  «ma  il
    presidente del collegio puo'  delegare  per  l'assunzione  dei  mezzi
    istruttori uno dei suoi componenti»; 
        c) all'articolo 351: 
          1) al primo comma, dopo le parole:  «il  giudice  provvede  con
    ordinanza» sono inserite le seguenti: «non impugnabile»; 
          2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      «Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma,  se  ritiene  la
    causa matura per la decisione, puo' provvedere ai sensi dell'articolo
    281-sexies. Se per la decisione sulla sospensione  e'  stata  fissata
    l'udienza di cui al terzo comma, il giudice  fissa  apposita  udienza
    per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire»; 
        d) all'articolo 352 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      «Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono,  il  giudice
    puo' decidere la causa ai sensi dell'articolo 281-sexies»; 
        e) all'articolo 431 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      «Se l'istanza per la sospensione di cui al terzo ed al sesto  comma
    e' inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza
    non impugnabile, puo' condannare la parte che l'ha  proposta  ad  una
    pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e  non  superiore  ad  euro
    10.000. L'ordinanza e' revocabile con la sentenza  che  definisce  il
    giudizio»; 
        f) all'articolo 445-bis e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      «La  sentenza  che  definisce  il  giudizio  previsto   dal   comma
    precedente e' inappellabile». 
      2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi
    trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
    
            
          
                                   Art. 28 
     
                 Modifiche in materia di spese di giustizia 
     
      1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
    materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
    Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,  sono  apportate  le  seguenti
    modificazioni: 
        a) all'articolo 13, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Il contributo di cui al comma 1 e'  aumentato  della  meta'
    per i giudizi di  impugnazione  ed  e'  raddoppiato  per  i  processi
    dinanzi alla Corte di cassazione»; 
        b) all'articolo 14, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. La parte di cui al  comma  1,  quando  modifica  la  domanda  o
    propone domanda riconvenzionale o  formula  chiamata  in  causa,  cui
    consegue l'aumento del valore della causa, e' tenuta a farne espressa
    dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo.  Le
    altre parti,  quando  modificano  la  domanda  o  propongono  domanda
    riconvenzionale o formulano chiamata in causa o  svolgono  intervento
    autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al
    contestuale  pagamento   di   un   autonomo   contributo   unificato,
    determinato in base al valore della domanda proposta». 
      2.   Il   maggior   gettito   derivante   dall'applicazione   delle
    disposizioni di cui al presente articolo e' versato  all'entrata  del
    bilancio dello Stato,  con  separata  contabilizzazione,  per  essere
    riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
    allo stato di previsione del Ministero della giustizia per assicurare
    il funzionamento degli uffici giudiziari, con particolare riferimento
    ai servizi informatici e con esclusione delle spese di personale. Nei
    rapporti finanziari con le  autonomie  speciali  il  maggior  gettito
    costituisce riserva all'erario per un periodo di cinque anni. 
      3. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica  anche
    alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato  e'
    stato pubblicato  ovvero,  nei  casi  in  cui  non  sia  prevista  la
    pubblicazione, depositato successivamente alla  data  di  entrata  in
    vigore della presente legge. 
    
            
          
                                   Art. 29 
     
    Modificazioni dell'articolo 55 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
      78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.
      122. 
     
      1. All'articolo  55  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al
    comma 5-bis, primo periodo, dopo le parole: «per  l'anno  2012»  sono
    inserite le seguenti: «nonche' euro 1.000.000 a  decorrere  dall'anno
    2013» e le  parole:  «in  via  sperimentale  per  un  triennio»  sono
    soppresse. 
    
            
          
                                   Art. 30 
     
                         Patto di stabilita' interno 
     
      1. All'articolo  1  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
    sono apportate le seguenti modifiche: 
        a) al comma 12, primo periodo,  le  parole:  «puo'  essere»  sono
    sostituite dalla seguente: «e'»; 
        b) al comma 12, il secondo periodo e'  sostituito  dal  seguente:
    «La  riduzione  e'  distribuita  tra  i  comparti  interessati  nella
    seguente  misura:  760  milioni  di  euro  alle  regioni  a   statuto
    ordinario, 370 milioni di euro alle regioni a statuto speciale e alle
    province autonome di Trento e di Bolzano, 150 milioni  di  euro  alle
    province e 520 milioni di euro ai comuni con popolazione superiore  a
    5.000 abitanti»; 
        c) al comma 12-quater, le parole:  «Le  disposizioni  di  cui  ai
    commi 12, primo periodo,  e»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Le
    disposizioni di cui al comma». 
      2. All'articolo 20, comma 3, del decreto legge 6  luglio  2011,  n.
    98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
    111, l'ultimo periodo e'  sostituito  dai  seguenti:  «Il  contributo
    degli enti territoriali alla manovra per l'anno 2012 e' ridotto di 95
    milioni di euro per le regioni a statuto ordinario, di 20 milioni  di
    euro per le province e di  65  milioni  di  euro  per  i  comuni  con
    popolazione superiore a 5.000 abitanti. E' ulteriormente ridotto, per
    un importo  di  20  milioni  di  euro,  l'obiettivo  degli  enti  che
    partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36  del  decreto
    legislativo 23 giugno  2011,  n.  118.  Le  predette  riduzioni  sono
    attribuite ai singoli enti con il decreto  di  cui  al  comma  2  del
    presente articolo». 
      3. All'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
    98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
    111, sono apportate le seguenti modifiche: 
        a) nell'alinea, le parole: «in quattro classi,  sulla  base  dei»
    sono sostituite dalle seguenti: «in  due  classi,  sulla  base  della
    valutazione ponderata dei»; 
        b)  alla   lettera   a),   prima   delle   parole:   «prioritaria
    considerazione» sono inserite le  seguenti:  «a  decorrere  dall'anno
    2013,»; 
        c) alla lettera c), prima delle parole:  «incidenza  della  spesa
    del personale» sono inserite  le  seguenti:  «a  decorrere  dall'anno
    2013,»; 
        d) alla lettera f), prima delle parole: «tasso di copertura» sono
    inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2013,»; 
        e) alla  lettera  g),  prima  delle  parole:  «rapporto  tra  gli
    introiti» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2013,»; 
        f)   alla   lettera   h),   prima   delle   parole:    «effettiva
    partecipazione» sono inserite le  seguenti:  «a  decorrere  dall'anno
    2013,»; 
        g)  alla  lettera  l),  prima  delle   parole:   «operazione   di
    dismissione»  sono  inserite  le  seguenti:  «a  decorrere  dall'anno
    2013,». 
      4.  All'articolo  20  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il
    comma 2-ter e' abrogato. 
      5. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 agosto  2011,  n.
    138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
    148, nell'alinea, le parole: «,  ai  fini  della  collocazione  nella
    classe di enti territoriali piu' virtuosa  di  cui  all'articolo  20,
    comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, oltre al  rispetto
    dei  parametri  gia'  previsti  dal  predetto  articolo  20,  debbono
    adeguare» sono sostituite dalla seguente: «adeguano». 
      6. All'articolo  3  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
    il comma 4 e' abrogato. 
      7. I  mutui  e  i  prestiti  obbligazionari  posti  in  essere  con
    istituzioni creditizie  o  finanziarie  per  il  finanziamento  degli
    investimenti devono essere corredati di apposita attestazione da  cui
    risulti il conseguimento degli  obiettivi  del  patto  di  stabilita'
    interno   per   l'anno   precedente.   L'istituto   finanziatore    o
    l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o  al
    collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione. 
    
            
          
                                   Art. 31 
     
                Patto di stabilita' interno degli enti locali 
     
      1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica,  le
    province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti  e,  a
    decorrere dall'anno 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001
    e 5.000 abitanti, concorrono alla realizzazione  degli  obiettivi  di
    finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui  al  presente
    articolo, che costituiscono principi  fondamentali  di  coordinamento
    della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117,  terzo  comma,  e
    119, secondo comma, della Costituzione. 
      2. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di  saldo
    finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000
    abitanti applicano, alla media della spesa corrente registrata  negli
    anni  2006-2008,  cosi'  come  desunta  dai  certificati   di   conto
    consuntivo, le percentuali di seguito indicate: a) per le province le
    percentuali sono pari a 16,5 per cento per l'anno 2012 e a  19,7  per
    cento per gli anni 2013 e successivi; b) per i comuni con popolazione
    superiore a 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 15,6 per  cento
    per l'anno 2012 e a 15,4 per cento per gli anni 2013 e successivi; c)
    per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti,  le
    percentuali per gli anni 2013 e  successivi  sono  pari  a  15,4  per
    cento. Le percentuali di cui alle lettere a), b) e  c)  si  applicano
    nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 20, comma
    2,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
      3. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato
    in termini di competenza mista e' costituito  dalla  somma  algebrica
    degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni,
    per la parte corrente, e dalla differenza tra  incassi  e  pagamenti,
    per la parte in conto capitale,  al  netto  delle  entrate  derivanti
    dalla  riscossione  di  crediti  e  delle   spese   derivanti   dalla
    concessione di crediti,  come  riportati  nei  certificati  di  conto
    consuntivo. 
      4. Ai fini del  concorso  al  contenimento  dei  saldi  di  finanza
    pubblica, gli enti di cui al comma 1 devono conseguire, per  ciascuno
    degli anni 2012, 2013 e successivi, un saldo finanziario  in  termini
    di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi  del
    comma 2 diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti
    di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio  2010,
    n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
    122. 
      5. Gli enti che, in esito a quanto previsto dall'articolo 20, comma
    2,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,   convertito,   con
    modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,   risultano
    collocati  nella  classe  piu'   virtuosa,   conseguono   l'obiettivo
    strutturale realizzando un saldo finanziario espresso in  termini  di
    competenza mista, come definito al comma 3, pari a zero, ovvero a  un
    valore   compatibile   con    gli    spazi    finanziari    derivanti
    dall'applicazione del comma 6. 
      6. Le province ed  i  comuni  con  popolazione  superiore  a  1.000
    abitanti diversi da quelli di cui al comma 5 applicano le percentuali
    di cui al  comma  2  come  rideterminate  con  decreto  del  Ministro
    dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro
    dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la
    coesione territoriale,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata,  in
    attuazione dell'articolo 20, comma  2,  del  decreto-legge  6  luglio
    2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
    2011, n. 111. Le percentuali di cui al periodo precedente non possono
    essere superiori: 
        a) per le province, a 16,9 per cento per l'anno 2012 e a 20,1 per
    cento per gli anni 2013 e successivi; 
        b) per i comuni con popolazione superiore  a  5.000  abitanti,  a
    16,0 per cento per l'anno 2012 e a 15,8 per cento per gli anni 2013 e
    successivi; 
        c) per i comuni  con  popolazione  compresa  tra  1.001  e  5.000
    abitanti, per gli anni 2013 e successivi, a 15,8 per cento. 
      7.  Nel  saldo  finanziario  in  termini   di   competenza   mista,
    individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai  fini  della  verifica
    del rispetto del patto di stabilita' interno, non sono considerate le
    risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente
    e in conto  capitale  sostenute  dalle  province  e  dai  comuni  per
    l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei
    ministri  a  seguito  di  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza.
    L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in  piu'
    anni, purche' nei limiti complessivi delle medesime risorse e purche'
    relative a entrate registrate successivamente al 2008. 
      8. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al
    comma 7 sono tenuti a presentare alla Presidenza  del  Consiglio  dei
    ministri - Dipartimento della protezione civile,  entro  il  mese  di
    gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal  patto
    di stabilita' interno, ripartite nella parte corrente e  nella  parte
    in conto capitale. 
      9. Gli interventi realizzati  direttamente  dagli  enti  locali  in
    relazione allo  svolgimento  delle  iniziative  di  cui  al  comma  5
    dell'articolo 5-bis del  decreto-legge  7  settembre  2001,  n.  343,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,  n.  401,
    sono equiparati, ai  fini  del  patto  di  stabilita'  interno,  agli
    interventi di cui al comma 7. 
      10.  Nel  saldo  finanziario  in  termini  di   competenza   mista,
    individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai  fini  della  verifica
    del rispetto del patto di stabilita' interno, non sono considerate le
    risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea
    ne' le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute
    dalle province e dai comuni. L'esclusione  non  opera  per  le  spese
    connesse ai cofinanziamenti nazionali. L'esclusione delle spese opera
    anche se esse sono  effettuate  in  piu'  anni,  purche'  nei  limiti
    complessivi delle medesime  risorse  e  purche'  relative  a  entrate
    registrate successivamente al 2008. 
      11. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori  a
    quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto  previsto  dal
    comma 10, l'importo corrispondente alle  spese  non  riconosciute  e'
    incluso tra  le  spese  del  patto  di  stabilita'  interno  relativo
    all'anno in cui e'  comunicato  il  mancato  riconoscimento.  Ove  la
    comunicazione sia effettuata nell'ultimo  quadrimestre,  il  recupero
    puo' essere conseguito anche nell'anno successivo. 
      12.  Per  gli  enti  locali  individuati  dal  Piano  generale   di
    censimento di cui al comma 2 dell'articolo 50  del  decreto-legge  31
    maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
    luglio 2010, n.  122,  come  affidatari  di  fasi  delle  rilevazioni
    censuarie,  le  risorse   trasferite   dall'Istituto   nazionale   di
    statistica (ISTAT)  e  le  relative  spese  per  la  progettazione  e
    l'esecuzione  dei  censimenti,  nei  limiti  delle   stesse   risorse
    trasferite dall'ISTAT, sono escluse dal patto di stabilita'  interno.
    Le disposizioni del presente  comma  si  applicano  anche  agli  enti
    locali   individuati   dal   Piano   generale   del   6°   censimento
    dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009, del 23 dicembre
    2009, e  di  cui  al  comma  6,  lettera  a),  dell'articolo  50  del
    decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
      13. I comuni della  provincia  dell'Aquila  in  stato  di  dissesto
    possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del  patto
    di stabilita' interno relativo  all'anno  2012  gli  investimenti  in
    conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche  a  valere
    sui contributi  gia'  assegnati  negli  anni  precedenti,  fino  alla
    concorrenza massima di 2,5 milioni di euro; con decreto del  Ministro
    dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
    finanze, da emanare entro il 15  settembre  2012,  si  provvede  alla
    ripartizione del predetto importo sulla base di criteri  che  tengano
    conto della popolazione e della spesa per investimenti  sostenuta  da
    ciascun ente locale. 
      14.  Nel  saldo  finanziario  in  termini  di   competenza   mista,
    individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai  fini  della  verifica
    del rispetto del patto di stabilita' interno, non sono considerate le
    risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute  dal  comune  di
    Parma per la  realizzazione  degli  interventi  di  cui  al  comma  I
    dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113,  convertito,
    con modificazioni, dalla legge 2  luglio  2004,  n.  164,  e  per  la
    realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge  3
    agosto 2009, n. 115. L'esclusione delle spese opera nei limiti di  14
    milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. 
      15. Alle procedure di spesa relative ai beni  trasferiti  ai  sensi
    delle disposizioni del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, non
    si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto  di  stabilita'
    interno, per un importo  corrispondente  alle  spese  gia'  sostenute
    dallo Stato per la gestione e la manutenzione  dei  beni  trasferiti.
    Tale importo e' determinato secondo i  criteri  e  con  le  modalita'
    individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
    proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al  comma
    3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. 
      16. Per gli anni 2013 e 2014, nel saldo finanziario in  termini  di
    competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini
    della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, non sono
    considerate le spese per  investimenti  infrastrutturali  nei  limiti
    definiti  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
    trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
    di cui al comma I dell'articolo 5 del decreto-legge 13  agosto  2011,
    n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
    n. 148. 
      17. Sono abrogate le disposizioni  che  individuano  esclusioni  di
    entrate o di  uscite  dai  saldi  rilevanti  ai  fini  del  patto  di
    stabilita' interno non previste dal presente articolo. 
      18. Il bilancio  di  previsione  degli  enti  locali  ai  quali  si
    applicano le disposizioni del patto di stabilita' interno deve essere
    approvato iscrivendo le previsioni di entrata e  di  spesa  di  parte
    corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di
    cassa di entrata e  di  spesa  in  conto  capitale,  al  netto  delle
    riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto
    delle regole che disciplinano il patto medesimo.  A  tale  fine,  gli
    enti locali sono tenuti ad allegare  al  bilancio  di  previsione  un
    apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di  cassa
    degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno. 
      19. Per il monitoraggio degli  adempimenti  relativi  al  patto  di
    stabilita' interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili
    per la finanza pubblica  anche  relativamente  alla  loro  situazione
    debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore  a  5.000
    abitanti e, a decorrere dal 2013, i comuni con  popolazione  compresa
    tra 1.001 e 5.000 abitanti, trasmettono semestralmente  al  Ministero
    dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
    generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del  periodo  di
    riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il
    patto     di      stabilita'      interno      nel      sito      web
    «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it»  le  informazioni  riguardanti  le
    risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto  e
    con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita
    la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Con lo stesso decreto
    e' definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo  determinato  ai
    sensi del presente articolo. La mancata  trasmissione  del  prospetto
    dimostrativo  degli  obiettivi  programmatici  entro   quarantacinque
    giorni  dalla  pubblicazione  del  predetto  decreto  nella  Gazzetta
    Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. 
      20. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi  del  patto
    di stabilita' interno, ciascuno degli enti  di  cui  al  comma  1  e'
    tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo  dell'anno
    successivo a quello di  riferimento,  al  Ministero  dell'economia  e
    delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
    una certificazione del saldo finanziario  in  termini  di  competenza
    mista  conseguito,  sottoscritta  dal  rappresentante   legale,   dal
    responsabile del servizio  finanziario  e  dall'organo  di  revisione
    economico-finanziaria,  secondo  un  prospetto  e  con  le  modalita'
    definiti dal decreto di cui al  comma  19.  La  mancata  trasmissione
    della  certificazione  entro  il  termine  perentorio  del  31  marzo
    costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel caso in
    cui la certificazione,  sebbene  trasmessa  in  ritardo,  attesti  il
    rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma
    2, lettera d), dell'articolo 7 del decreto  legislativo  6  settembre
    2011, n. 149. Decorsi  quindici  giorni  dal  termine  stabilito  per
    l'approvazione del  conto  consuntivo,  la  certificazione  non  puo'
    essere rettificata. 
      21. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali  si
    registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni  in  materia  di
    obiettivi  di  debito  assunti  con  l'Unione  europea,  il  Ministro
    dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta'  ed
    autonomie  locali,  adotta  adeguate  misure  di   contenimento   dei
    prelevamenti. 
      22. In considerazione della specificita' della citta' di Roma quale
    capitale della Repubblica e fino alla compiuta attuazione  di  quanto
    previsto dall'articolo 24  della  legge  5  maggio  2009,  n.  42,  e
    successive modificazioni, il comune di Roma concorda con il  Ministro
    dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio di ciascun anno, le
    modalita' del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi  di
    finanza pubblica; a tale fine, entro il 31 marzo di ciascun anno,  il
    sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia  e
    delle finanze. 
      23. Gli enti locali  istituiti  a  decorrere  dall'anno  2009  sono
    soggetti alle regole del patto di stabilita' interno dal  terzo  anno
    successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale  base  di
    calcolo  su  cui  applicare  le  regole,  le   risultanze   dell'anno
    successivo all'istituzione medesima. Gli enti locali istituiti  negli
    anni 2007 e 2008 adottano come base di calcolo su  cui  applicare  le
    regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2008-2009  e
    le risultanze dell'anno 2009. 
      24. Gli enti locali commissariati ai sensi  dell'articolo  143  del
    testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,
    sono soggetti alle regole del patto di stabilita'  interno  dall'anno
    successivo a quello della rielezione degli organi  istituzionali.  La
    mancata comunicazione della situazione di commissariamento secondo le
    indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del comma 19
    determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle  regole  del
    patto di stabilita' interno. 
      25. Le informazioni previste  dai  commi  19  e  20  sono  messe  a
    disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
    nonche' dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione
    nazionale  dei  comuni  italiani  (ANCI)  da  parte   del   Ministero
    dell'economia  e  delle  finanze,  secondo  modalita'   e   contenuti
    individuati tramite apposite convenzioni. 
      26. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2  e
    seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 
      27.  Dopo  il  primo  periodo  della  lettera  a)   del   comma   2
    dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,  e'
    inserito il seguente: «Gli enti  locali  della  Regione  siciliana  e
    della  regione  Sardegna  sono  assoggettati   alla   riduzione   dei
    trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo.». 
      28. Agli enti locali  per  i  quali  la  violazione  del  patto  di
    stabilita' interno sia accertata successivamente all'anno seguente  a
    quello cui  la  violazione  si  riferisce,  si  applicano,  nell'anno
    successivo a quello in cui e' stato accertato il mancato rispetto del
    patto di stabilita' interno, le sanzioni  di  cui  al  comma  26.  La
    rideterminazione delle  indennita'  di  funzione  e  dei  gettoni  di
    presenza di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo 7  del  decreto
    legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e' applicata ai soggetti di cui
    all'articolo 82 del testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  18
    agosto  2000,  n.  267,  e  successive   modificazioni,   in   carica
    nell'esercizio  in  cui  e'  avvenuta  la  violazione  del  patto  di
    stabilita' interno. 
      29. Gli enti locali di cui al comma 28  sono  tenuti  a  comunicare
    l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione
    del patto di stabilita' interno al Ministero  dell'economia  e  delle
    finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
      30. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere  dagli
    enti locali che si configurano elusivi  delle  regole  del  patto  di
    stabilita' interno sono nulli. 
      31. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali  della  Corte  dei
    conti accertino che il rispetto del patto di  stabilita'  interno  e'
    stato  artificiosamente  conseguito   mediante   una   non   corretta
    imputazione delle entrate o delle uscite ai  pertinenti  capitoli  di
    bilancio  o  altre  forme   elusive,   le   stesse   irrogano,   agli
    amministratori che hanno posto in essere atti  elusivi  delle  regole
    del  patto  di  stabilita'  interno,  la  condanna  ad  una  sanzione
    pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennita'  di  carica
    percepita al momento di commissione dell'elusione e, al  responsabile
    del servizio economico-finanziario, una sanzione  pecuniaria  fino  a
    tre mensilita' del trattamento  retributivo,  al  netto  degli  oneri
    fiscali e previdenziali. 
      32. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  possono
    essere  aggiornati,  ove  intervengano  modifiche  legislative   alla
    disciplina del patto di stabilita' interno, i termini riguardanti gli
    adempimenti  degli  enti  locali  relativi  al  monitoraggio  e  alla
    certificazione del patto di stabilita' interno. 
    
            
          
                                   Art. 32 
     
         Patto di stabilita' interno delle regioni e delle province 
                       autonome di Trento e di Bolzano 
     
      1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica,  le
    regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla
    realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto  delle
    disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono  principi
    fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai  sensi  degli
    articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 
      2. Il  complesso  delle  spese  finali  in  termini  di  competenza
    finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non  puo'  essere
    superiore, per ciascuno degli anni 2012 e  2013,  agli  obiettivi  di
    competenza 2012 e 2013 trasmessi ai sensi dell'articolo 1 del decreto
    del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  15   giugno   2011,
    pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  148  del  28  giugno  2011,
    concernente  il  monitoraggio  e  la  certificazione  del  Patto   di
    stabilita' interno 2011 per le regioni  e  le  province  autonome  di
    Trento e di Bolzano, attraverso i modelli 5OB/11/CP e, per le regioni
    che  nel  2011  hanno  ridefinito  i  propri   obiettivi   ai   sensi
    dell'articolo 1, comma 135, della legge 13  dicembre  2010,  n.  220,
    attraverso il modello 6OB/11,  ridotti  degli  importi  di  cui  alla
    tabella seguente. Per gli anni 2014 e successivi il  complesso  delle
    spese finali in termini di competenza di ciascuna regione  a  statuto
    ordinario non puo' essere superiore all'obiettivo di  competenza  per
    l'anno 2013 determinato ai sensi del presente comma. 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
      3. Il complesso delle spese finali in termini di cassa di  ciascuna
    regione a statuto ordinario non puo' essere superiore,  per  ciascuno
    degli anni 2012 e 2013, agli obiettivi di cassa 2012 e 2013 trasmessi
    ai  sensi  dell'articolo  1  del   citato   decreto   del   Ministero
    dell'economia  e  delle  finanze  15  giugno  2011,  concernente   il
    monitoraggio e la certificazione del Patto di stabilita' interno 2011
    per le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
    attraverso i modelli 5OB/11/CS e, per le regioni che nel  2011  hanno
    ridefinito i propri obiettivi, ai sensi dell'articolo 1,  comma  135,
    della legge 13 dicembre 2010, n. 220, attraverso il  modello  6OB/11,
    ridotti degli importi di cui alla tabella seguente. Per gli anni 2014
    e successivi il complesso delle spese finali in termini di  cassa  di
    ciascuna regione  a  statuto  ordinario  non  puo'  essere  superiore
    all'obiettivo di cassa per  l'anno  2013  determinato  ai  sensi  del
    presente comma. 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
      4. Il complesso delle spese finali  di  cui  ai  commi  2  e  3  e'
    determinato, sia in termini di competenza sia in  termini  di  cassa,
    dalla somma delle spese correnti e in conto capitale  risultanti  dal
    consuntivo al netto: 
        a) delle spese per  la  sanita',  cui  si  applica  la  specifica
    disciplina di settore; 
        b) delle spese per la concessione di crediti; 
        c) delle spese  correnti  e  in  conto  capitale  per  interventi
    cofinanziati correlati  ai  finanziamenti  dell'Unione  europea,  con
    esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale. Nei casi
    in  cui  l'Unione  europea  riconosca  importi  inferiori,  l'importo
    corrispondente alle spese non riconosciute e' incluso  tra  le  spese
    del  patto  di  stabilita'  interno  relativo  all'anno  in  cui   e'
    comunicato  il  mancato  riconoscimento.  Ove  la  comunicazione  sia
    effettuata  nell'ultimo  quadrimestre,  il   recupero   puo'   essere
    conseguito anche nell'anno successivo; 
        d) delle spese relative ai  beni  trasferiti  in  attuazione  del
    decreto  legislativo  28  maggio  2010,  n.  85,   per   un   importo
    corrispondente alle spese gia' sostenute dallo Stato per la  gestione
    e la manutenzione dei medesimi  beni,  determinato  dal  decreto  del
    Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3,
    del decreto legislativo n. 85 del 2010; 
        e) delle spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari di
    immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del  decreto  legislativo
    28 maggio 2010, n. 85; 
        f) dei pagamenti effettuati in favore degli enti locali  soggetti
    al patto di stabilita' interno a valere sui residui passivi di  parte
    corrente, a  fronte  di  corrispondenti  residui  attivi  degli  enti
    locali. Ai fini del calcolo della media 2007-2009 in termini di cassa
    si assume che i pagamenti in conto residui a favore degli enti locali
    risultanti nei consuntivi delle regioni per  gli  anni  2007  e  2008
    corrispondano agli incassi in conto residui attivi degli enti locali,
    ovvero ai dati effettivi degli enti locali ove disponibili; 
        g) delle spese concernenti i censimenti di cui  all'articolo  50,
    comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei  limiti  delle
    risorse trasferite dall'ISTAT; 
        h) delle spese conseguenti  alla  dichiarazione  dello  stato  di
    emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nei limiti  dei
    maggiori incassi derivanti dai provvedimenti di cui  all'articolo  5,
    comma 5-quater, della legge n. 225 del 1992,  acquisiti  in  apposito
    capitolo di bilancio; 
        i)  delle  spese  in  conto  capitale,  nei  limiti  delle  somme
    effettivamente incassate  entro  il  30  novembre  di  ciascun  anno,
    relative al gettito derivante dall'attivita' di recupero  fiscale  ai
    sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011,  n.  68,
    acquisite in apposito capitolo di bilancio; 
        l) delle spese finanziate dal  fondo  per  il  finanziamento  del
    trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui all'articolo  21,
    comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
        m) per gli  anni  2013  e  2014,  delle  spese  per  investimenti
    infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del  Ministro  delle
    infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
    dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1 dell'articolo 5  del
    decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
    dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
        n) delle spese a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e
    la  coesione  sociale,  sui  cofinanziamenti  nazionali   dei   fondi
    comunitari a finalita' strutturale e  sulle  risorse  individuate  ai
    sensi di quanto previsto dall'articolo 6-sexies del decreto-legge  25
    giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
    agosto 2008, n. 133,  subordinatamente  e  nei  limiti  previsti  dal
    decreto  del  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   di   cui
    all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge  13  agosto  2011,  n.
    138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
    148. 
      5. Sono abrogate le  disposizioni  che  individuano  esclusioni  di
    spese dalla disciplina del patto di stabilita' interno delle  regioni
    a statuto ordinario differenti da quelle previste al comma 4. 
      6.  Ai  fini  della  determinazione  degli  obiettivi  di  ciascuna
    regione, le  spese  sono  valutate  considerando  le  spese  correnti
    riclassificate secondo la  qualifica  funzionale  «Ordinamento  degli
    uffici. Amministrazione generale ed organi  istituzionali»  ponderate
    con un coefficiente inferiore a  l  e  le  spese  in  conto  capitale
    ponderate con un coefficiente superiore a 1. La ponderazione  di  cui
    al  presente  comma  e'  determinata   con   decreto   del   Ministro
    dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
    permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
    autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31 ottobre  di
    ogni anno, assumendo a riferimento i dati  comunicati  in  attuazione
    dell'articolo 19-bis del decreto-legge 25  settembre  2009,  n.  135,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.  166,
    valutati su base omogenea. Le  disposizioni  del  presente  comma  si
    applicano nell'anno successivo a quello di emanazione del decreto del
    Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma. 
      7. Il complesso delle spese finali relative all'anno 2012,  2013  e
    successivi, sia in termini di competenza finanziaria  che  di  cassa,
    delle regioni a statuto ordinario che, in  esito  a  quanto  previsto
    dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
    risultano collocate nella  classe  piu'  virtuosa,  non  puo'  essere
    superiore alla media delle corrispondenti spese finali  del  triennio
    2007-2009, ridotta dello 0,9 per cento. 
      8. Ai fini dell'applicazione del comma  7,  le  regioni  a  statuto
    ordinario  calcolano  la  media  della  spesa  finale  del   triennio
    2007-2009, sia in termini di competenza che di  cassa,  rettificando,
    per ciascun anno, la spesa finale con la differenza tra  il  relativo
    obiettivo programmatico e  il  corrispondente  risultato,  e  con  la
    relativa quota del  proprio  obiettivo  di  cassa  ceduta  agli  enti
    locali. 
      9. Le regioni a statuto ordinario diverse da quelle di cui al comma
    7, ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3,  applicano  le  tabelle
    rideterminate dal decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze
    da emanare, di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno  e  con  il
    Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni  e   per   la   coesione
    territoriale, d'intesa con la  Conferenza  unificata,  in  attuazione
    dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
      10. Il concorso alla manovra finanziaria delle  regioni  a  statuto
    speciale e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano,  di  cui
    all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
    come modificato dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 13 agosto
    2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
    2011, n. 148, aggiuntivo rispetto a quella disposta dall'articolo 14,
    comma 1, lettera  b),  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
    indicato, per ciascuno degli anni  2012,  2013  e  successivi,  nella
    seguente tabella. 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
      11. Al fine di assicurare il concorso  agli  obiettivi  di  finanza
    pubblica,  le  regioni  a  statuto  speciale,  escluse   la   regione
    Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
    concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente,  con  il
    Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2012,
    2013 e successivi, il livello complessivo delle spese correnti  e  in
    conto capitale, nonche' dei relativi pagamenti, determinato riducendo
    gli obiettivi  programmatici  del  2011  della  somma  degli  importi
    indicati dalla tabella di cui al comma 10. A tale fine, entro  il  30
    novembre  di  ciascun  anno  precedente,  il   presidente   dell'ente
    trasmette la proposta di accordo al Ministro  dell'economia  e  delle
    finanze. Con riferimento all'esercizio 2012, il presidente  dell'ente
    trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2012. In  caso  di
    mancato accordo,  si  applicano  le  disposizioni  stabilite  per  le
    regioni a statuto ordinario. 
      12. Al fine di assicurare il concorso  agli  obiettivi  di  finanza
    pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le  province  autonome  di
    Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun  anno
    precedente, con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  per
    ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, il  saldo  programmatico
    calcolato in termini di competenza mista, determinato migliorando  il
    saldo programmatico dell'esercizio 2011  della  somma  degli  importi
    indicati dalla tabella di cui al comma 10. A tale fine, entro  il  30
    novembre  di  ciascun  anno  precedente,  il   presidente   dell'ente
    trasmette la proposta di accordo al Ministro  dell'economia  e  delle
    finanze. Con riferimento all'esercizio 2012, il presidente  dell'ente
    trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2012. In  caso  di
    mancato accordo,  si  applicano  le  disposizioni  stabilite  per  le
    regioni a statuto ordinario. 
      13. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di  Trento
    e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni  in  materia
    di finanza locale definiscono per  gli  enti  locali  dei  rispettivi
    territori, nell'ambito degli accordi di cui ai  commi  11  e  12,  le
    modalita' attuative del patto di stabilita' interno,  esercitando  le
    competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia
    e dalle relative norme di attuazione  e  fermo  restando  l'obiettivo
    complessivamente determinato in  applicazione  dell'articolo  31.  In
    caso di mancato accordo, si applicano, per gli enti locali di cui  al
    presente comma, le disposizioni  previste  in  materia  di  patto  di
    stabilita' interno  per  gli  enti  locali  del  restante  territorio
    nazionale. 
      14. L'attuazione dei commi 11, 12 e 13 avviene nel  rispetto  degli
    statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
    Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione. 
      15.  Le  regioni  cui  si  applicano  limiti  alla  spesa   possono
    ridefinire   il   proprio   obiettivo   di   cassa   attraverso   una
    corrispondente  riduzione  dell'obiettivo  degli  impegni  di   parte
    corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari  diversi,
    alla spesa di personale, ai trasferimenti correnti e  continuativi  a
    imprese pubbliche e private,  a  famiglie  e  a  istituzioni  sociali
    private, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di
    servizi  e  forniture  calcolati  con  riferimento  alla  media   dei
    corrispondenti impegni del triennio 2007-2009. Entro il 31 luglio  di
    ogni anno le regioni comunicano al Ministero  dell'economia  e  delle
    finanze - Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato,  per
    ciascuno degli esercizi compresi nel triennio 2012-2014,  l'obiettivo
    programmatico di cassa rideterminato,  l'obiettivo  programmatico  di
    competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico
    di competenza relativo alle spese  non  compensate,  unitamente  agli
    elementi informativi necessari a verificare le modalita'  di  calcolo
    degli obiettivi. Le modalita' per il monitoraggio e la certificazione
    dei risultati del patto  di  stabilita'  interno  delle  regioni  che
    chiedono la ridefinizione del proprio obiettivo sono definite con  il
    decreto di cui al comma 18. 
      16. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di  Trento
    e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre
    che nei modi stabiliti dai commi  11,  12  e  13,  anche  con  misure
    finalizzate a produrre un risparmio  per  il  bilancio  dello  Stato,
    mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali,  attraverso
    l'emanazione, con le modalita' stabilite dai rispettivi  statuti,  di
    specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme  di  attuazione
    precisano le modalita' e l'entita' dei risparmi per il bilancio dello
    Stato da ottenere  in  modo  permanente  o  comunque  per  annualita'
    definite. 
      17. A decorrere dall'anno 2013 le modalita' di raggiungimento degli
    obiettivi di finanza  pubblica  delle  singole  regioni,  esclusa  la
    componente sanitaria, delle province autonome di Trento e di  Bolzano
    e degli enti locali del territorio, possono essere concordate tra  lo
    Stato e le regioni e le province autonome, previo accordo concluso in
    sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con  i
    rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali. Le predette  modalita'
    si conformano a criteri europei  con  riferimento  all'individuazione
    delle entrate e delle spese da considerare nel saldo  valido  per  il
    patto di stabilita' interno. Le regioni e  le  province  autonome  di
    Trento e di Bolzano rispondono nei confronti dello Stato del  mancato
    rispetto degli obiettivi di  cui  al  primo  periodo,  attraverso  un
    maggior concorso delle stesse nell'anno  successivo  in  misura  pari
    alla  differenza  tra  l'obiettivo   complessivo   e   il   risultato
    complessivo conseguito. Restano ferme le vigenti  sanzioni  a  carico
    degli enti responsabili del  mancato  rispetto  degli  obiettivi  del
    patto di stabilita' interno e  il  monitoraggio,  con  riferimento  a
    ciascun ente, a livello centrale, nonche' il termine  perentorio  del
    31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli  obiettivi,
    con riferimento a ciascun  ente.  La  Conferenza  permanente  per  il
    coordinamento della finanza pubblica, con il supporto  tecnico  della
    Commissione  tecnica  paritetica  per  l'attuazione  del  federalismo
    fiscale, monitora l'applicazione del presente comma. Con decreto  del
    Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
    unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
    1997, n. 281, da adottare entro il 30 novembre 2012,  sono  stabilite
    le  modalita'  per  l'attuazione  del  presente  comma,  nonche'   le
    modalita' e le condizioni per l'eventuale esclusione  dall'ambito  di
    applicazione del presente comma delle regioni che in uno dei tre anni
    precedenti  siano  risultate  inadempienti  al  patto  di  stabilita'
    interno e delle regioni sottoposte ai piani di  rientro  dai  deficit
    sanitari. Restano ferme per l'anno 2012 le  disposizioni  di  cui  ai
    commi da 138 a 143 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre  2010,  n.
    220. 
      18. Per il monitoraggio degli  adempimenti  relativi  al  patto  di
    stabilita' interno e per acquisire elementi informativi utili per  la
    finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione  debitoria,
    le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  trasmettono
    trimestralmente  al  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   -
    Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato,  entro  trenta
    giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il  sistema
    web appositamente previsto per il patto  di  stabilita'  interno  nel
    sito   web   «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it»    le    informazioni
    riguardanti sia la  gestione  di  competenza  sia  quella  di  cassa,
    attraverso i prospetti e con le modalita' definiti  con  decreto  del
    predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per  i  rapporti
    tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
    Bolzano. 
      19. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi  del  patto
    di stabilita' interno,  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma  e'
    tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno
    successivo a quello di  riferimento,  al  Ministero  dell'economia  e
    delle finanze - Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato
    una certificazione, sottoscritta  dal  rappresentante  legale  e  dal
    responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e  con  le
    modalita' definite dal  decreto  di  cui  al  comma  18.  La  mancata
    trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del  31
    marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita'  interno.  Nel
    caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo,  attesti
    il rispetto del patto, si  applicano  le  sole  disposizioni  di  cui
    all'articolo 7, comma  1,  lettera  d),  del  decreto  legislativo  6
    settembre 2011, n. 149. 
      20. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  entro
    trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio
    provvedono a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze -
    Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato un  prospetto  che
    evidenzi  il  rispetto  del  patto  di  stabilita'  con   riferimento
    all'esercizio finanziario cui il bilancio di previsione si riferisce. 
      21. Le informazioni previste dai commi 18, 19 e  20  sono  messe  a
    disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
    nonche'  della  Conferenza  dei  presidenti  delle  regioni  e  delle
    province autonome, da  parte  del  Ministero  dell'economia  e  delle
    finanze, secondo modalita' e contenuti individuati  tramite  apposite
    convenzioni. 
      22. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7,  comma  l,
    del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 
      23. All'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo  6
    settembre 2011, n. 149, l'ultimo periodo e' sostituito dal  seguente:
    «La sanzione non si applica nel caso  in  cui  il  superamento  degli
    obiettivi del patto  di  stabilita'  interno  sia  determinato  dalla
    maggiore  spesa  per  interventi   realizzati   con   la   quota   di
    finanziamento nazionale  e  correlati  ai  finanziamenti  dell'Unione
    europea rispetto alla media della corrispondente spesa  del  triennio
    considerata ai  fini  del  calcolo  dell'obiettivo,  diminuita  della
    percentuale di manovra prevista per l'anno di  riferimento,  nonche',
    in caso di mancato rispetto del patto  di  stabilita'  nel  triennio,
    dell'incidenza  degli  scostamenti  tra  i  risultati  finali  e  gli
    obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi». 
      24. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che si
    trovano nelle condizioni indicate dall'ultimo  periodo  dell'articolo
    7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.
    149, si considerano adempienti al  patto  di  stabilita'  interno,  a
    tutti gli effetti, se, nell'anno successivo, provvedono a: 
        a) impegnare le spese correnti,  al  netto  delle  spese  per  la
    sanita', in misura  non  superiore  all'importo  annuale  minimo  dei
    corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio.  A  tal  fine
    riducono l'ammontare complessivo  degli  stanziamenti  relativi  alle
    spese correnti, al netto delle spese per la sanita',  ad  un  importo
    non superiore a quello  annuale  minimo  dei  corrispondenti  impegni
    dell'ultimo triennio; 
        b) non ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; 
        c) non procedere ad assunzioni di personale  a  qualsiasi  titolo
    con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i  rapporti  di
    collaborazione  continuata   e   di   somministrazione,   anche   con
    riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi'
    divieto di stipulare contratti di servizio che  si  configurino  come
    elusivi della presente disposizione. A tal  fine,  il  rappresentante
    legale  e  il  responsabile  del  servizio  finanziario   certificano
    trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e
    b) e di cui alla presente lettera. La  certificazione  e'  trasmessa,
    entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun  trimestre,  al
    Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
    Ragioneria generale dello Stato.  In  caso  di  mancata  trasmissione
    della certificazione le regioni si considerano inadempienti al  patto
    di stabilita'  interno.  Lo  stato  di  inadempienza  e  le  sanzioni
    previste, ivi compresa quella di cui all'articolo 7, comma 1, lettera
    a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,  hanno  effetto
    decorso  il   termine   perentorio   previsto   per   l'invio   della
    certificazione. 
      25. Alle regioni e alle province autonome di Trento  e  di  Bolzano
    per le quali la  violazione  del  patto  di  stabilita'  interno  sia
    accertata  successivamente  all'anno  seguente  a   quello   cui   la
    violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a  quello
    in cui e' stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilita'
    interno,  le  sanzioni  di  cui  al  comma  22.  In  tali  casi,   la
    comunicazione della violazione del patto e' effettuata  al  Ministero
    dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
    generale  dello  Stato  entro  30  giorni   dall'accertamento   della
    violazione da parte degli uffici dell'ente. 
      26. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere  dalle
    regioni e dalle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  che  si
    configurano elusivi delle regole del patto di stabilita' interno sono
    nulli. 
      27. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  possono
    essere  aggiornati,  ove  intervengano  modifiche  legislative   alla
    disciplina del patto di stabilita' interno, i termini riguardanti gli
    adempimenti delle regioni e delle province autonome di  Trento  e  di
    Bolzano relativi al monitoraggio e alla certificazione del  patto  di
    stabilita' interno. 
    
            
          
                                   Art. 33 
     
                            Disposizioni diverse 
     
      1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1,
    del  decreto-legge  10  febbraio  2009,   n.   5,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e'  incrementata  di
    1.143 milioni di euro per l'anno 2012 ed e'  ripartita,  con  decreti
    del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le finalita'  indicate
    nell'elenco n. 3 allegato alla presente legge. Una quota pari  a  100
    milioni di euro del fondo di cui al primo periodo  e'  destinata  per
    l'anno 2012 al finanziamento di  interventi  urgenti  finalizzati  al
    riequilibrio socio-economico, ivi compresi  interventi  di  messa  in
    sicurezza del territorio,  e  allo  sviluppo  dei  territori  e  alla
    promozione  di  attivita'  sportive,  culturali  e  sociali  di   cui
    all'articolo 1, comma 40, quarto periodo,  della  legge  13  dicembre
    2010, n. 220. E' altresi' rifinanziata di 50  milioni  di  euro,  per
    l'anno 2013, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13,  comma
    3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  Alla  ripartizione
    della predetta quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede
    con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  in  coerenza
    con  apposito  atto  di  indirizzo  delle  Commissioni   parlamentari
    competenti per i profili di carattere finanziario. 
      2. Le risorse del Fondo per  lo  sviluppo  e  la  coesione  di  cui
    all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011,  n.  88,  sono
    assegnate dal CIPE con indicazione delle relative quote annuali. Alle
    risorse del Fondo trasferite sui pertinenti capitoli di  bilancio  si
    applica quanto previsto all'articolo 10, comma 10, del  decreto-legge
    6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
    luglio 2011, n. 111. 
      3. Al Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione  e'  assegnata  una
    dotazione finanziaria di 2.800 milioni per l'anno 2015 per il periodo
    di  programmazione  2014-2020,  da  destinare  prioritariamente  alla
    prosecuzione di interventi  indifferibili  infrastrutturali,  nonche'
    per la messa in  sicurezza  di  edifici  scolastici,  per  l'edilizia
    sanitaria, per il dissesto idrogeologico e per  interventi  a  favore
    delle imprese sulla base di titoli giuridici perfezionati  alla  data
    del 30  settembre  2011,  gia'  previsti  nell'ambito  dei  programmi
    nazionali per  il  periodo  2007-2013.  I  predetti  interventi  sono
    individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
    concerto con  il  Ministro  delegato  per  la  politica  di  coesione
    economica,  sociale  e  territoriale,  su   proposta   del   Ministro
    interessato al singolo intervento. 
      4. La dotazione del Fondo per interventi  strutturali  di  politica
    economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
    novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
    dicembre  2004,  n.  307,  e',   fermo   restando   quanto   previsto
    dall'articolo 4, comma 58, ridotta di ulteriori 4.799 milioni di euro
    per l'anno 2012. 
      5. La dotazione del fondo di  cui  all'articolo  6,  comma  2,  del
    decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
    dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' rideterminata in  termini  di
    sola cassa negli importi di 950  milioni  per  l'anno  2012,  di  587
    milioni per l'anno 2013, di 475 milioni per  l'anno  2014  e  di  450
    milioni a decorrere dall'anno 2015. 
      6. Una quota delle risorse complessivamente disponibili relative  a
    rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti  presso  la
    contabilita'  speciale  1778  «Agenzia  delle  entrate  -  Fondi   di
    Bilancio», pari a 263 milioni di euro per  l'anno  2013,  e'  versata
    all'entrata del bilancio dello Stato. 
      7. All'articolo l, comma 13, della legge 13 dicembre 2010, n.  220,
    come  modificato  dall'articolo  25,  comma  1,   lettera   c),   del
    decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quinto, il sesto ed il settimo
    periodo sono sostituiti dal  seguente:  «Eventuali  maggiori  entrate
    rispetto all'importo di 3.150 milioni di  euro  sono  riassegnate  al
    fondo per l'ammortamento dei titoli  di  Stato».  Il  presente  comma
    entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella
    Gazzetta Ufficiale. 
      8. Per l'anno 2012 e' istituito un apposito fondo con una dotazione
    di 750 milioni di euro, destinato, quanto a 200 milioni  di  euro  al
    Ministero della difesa per il potenziamento ed  il  finanziamento  di
    oneri indifferibili del comparto difesa e  sicurezza,  quanto  a  220
    milioni di euro al Ministero dell'interno per il potenziamento ed  il
    finanziamento  di  oneri  indifferibili  della  Polizia   di   Stato,
    dell'Arma dei carabinieri e dei Vigili del fuoco, quanto a 30 milioni
    di euro al Corpo della guardia di finanza per il potenziamento ed  il
    finanziamento di oneri indifferibili, quanto a 100 milioni di euro al
    Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  per  la
    messa in sicurezza degli edifici scolastici, quanto a 100 milioni  di
    euro al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
    mare  per  interventi  in  materia  di  difesa  del  suolo  ed  altri
    interventi urgenti, quanto a 100 milioni di euro al  Ministero  dello
    sviluppo economico per il finanziamento del fondo di garanzia di  cui
    all'articolo 15 della legge  7  agosto  1997,  n.  266.  Il  Ministro
    dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire il fondo  di
    cui al presente comma. 
      9. All'articolo 55, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
    78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
    122, le  parole:  «2.300  milioni  di  euro»  sono  sostituite  dalle
    seguenti: «3.050 milioni di euro». Il presente comma entra in  vigore
    alla data  di  pubblicazione  della  presente  legge  nella  Gazzetta
    Ufficiale. 
      10. E' autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno  2012
    da destinare a  misure  di  sostegno  al  settore  dell'autotrasporto
    merci. Entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
    presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei
    trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
    sono ripartite le risorse tra le diverse misure in coerenza  con  gli
    interventi gia' previsti a legislazione vigente e con le esigenze del
    settore. 
      11. Le disposizioni di cui all'articolo  2,  commi  da  4-novies  a
    4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto
    della quota del cinque  per  mille  dell'imposta  sul  reddito  delle
    persone fisiche in base alla scelta del  contribuente,  si  applicano
    anche relativamente all'esercizio finanziario  2012  con  riferimento
    alle dichiarazioni dei redditi 2011. Le  disposizioni  contenute  nel
    decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  23  aprile  2010,
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131  dell'8  giugno  2010,  si
    applicano anche  all'esercizio  finanziario  2012  e  i  termini  ivi
    stabiliti  relativamente  al  predetto  esercizio  finanziario   sono
    aggiornati per gli anni: da 2009 a 2011, da 2010 a 2012 e da  2011  a
    2013. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della  quota
    del 5 per mille nell'anno 2012 sono quantificate nell'importo di euro
    400 milioni. 
      12. In attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011,
    n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
    111, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 sono prorogate
    le misure  sperimentali  per  l'incremento  della  produttivita'  del
    lavoro,  previste  dall'articolo  2,  comma  1,   lettera   c),   del
    decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. L'agevolazione di  cui  al  primo
    periodo trova applicazione nel limite massimo di onere di 835 milioni
    nel 2012 e 263 milioni nell'anno 2013. Con decreto del Presidente del
    Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
    delle finanze, al fine del rispetto  dell'onere  massimo  fissato  al
    secondo  periodo,  e'  stabilito  l'importo  massimo   assoggettabile
    all'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 27
    maggio 2008, n. 93, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
    luglio 2008, n. 126, nonche' il limite massimo di reddito annuo oltre
    il quale il titolare non puo' usufruire dell'agevolazione di  cui  al
    presente articolo. 
      13. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
    185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
    2, e successive modificazioni, le parole: «Negli anni  2009,  2010  e
    2011» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2009, 2010, 2011  e
    2012». Ai fini dell'applicazione del periodo precedente, il limite di
    reddito indicato nelle disposizioni ivi  richiamate  e'  da  riferire
    all'anno 2011. 
      14. Lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di
    lavoro previsto dall'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
    98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
    111, e' concesso per il periodo dal 1° gennaio al 31  dicembre  2012,
    con i criteri e le modalita' di cui all'articolo 1, commi  67  e  68,
    della legge 24 dicembre  2007,  n.  247,  nei  limiti  delle  risorse
    stanziate a tal fine per il medesimo anno 2012 ai  sensi  del  quarto
    periodo dell'articolo 1, comma 68, della  citata  legge  n.  247  del
    2007. 
      15. Per il  finanziamento  di  interventi  in  favore  del  sistema
    universitario e per le finalita' di cui al Fondo per il finanziamento
    ordinario delle universita' e' autorizzata la spesa, per il 2012,  di
    400 milioni di euro. 
      16. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 635, della  legge
    27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 47, della legge  22
    dicembre 2008, n. 203, e' autorizzata la spesa di 242 milioni di euro
    per l'anno 2012. 
      17. Per le finalita' di cui alla legge 29 luglio 1991, n.  243,  e'
    autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2012. 
      18.  Ai  fini  della  proroga  fino  al  30   giugno   2012   della
    partecipazione italiana a missioni internazionali, la  dotazione  del
    fondo di cui all'articolo 1, comma  1240,  della  legge  27  dicembre
    2006, n. 296, e' incrementata di 700 milioni di euro per l'anno 2012. 
      19. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi  di  cui
    all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
    78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
    a decorrere  dal  1°  gennaio  2012,  il  piano  di  impiego  di  cui
    all'articolo 7-bis, comma 1,  terzo  periodo,  del  decreto-legge  23
    maggio 2008, n. 92, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
    luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato fino al 31 dicembre  2012.
    Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi
    1, 2  e  3,  del  decreto-legge  n.  92  del  2008,  convertito,  con
    modificazioni,  dalla  legge  n.   125   del   2008,   e   successive
    modificazioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di 72,8 milioni  di
    euro per l'anno 2012, con specifica destinazione  di  67  milioni  di
    euro e di 5,8 milioni di euro, rispettivamente, per il  personale  di
    cui al comma 74 e di cui al comma  75  del  citato  articolo  24  del
    decreto-legge n. 78 del 2009, convertito,  con  modificazioni,  dalla
    legge n. 102 del 2009. 
      20. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma  7,  del
    decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
    dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo  sociale  per
    occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
    a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata  di
    euro 1.000 milioni per l'anno 2012. 
      21. In attesa della riforma  degli  ammortizzatori  sociali  ed  in
    attuazione dell'intesa Stato  regioni  e  province  autonome  sancita
    dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
    le province autonome di Trento e di Bolzano il 20  aprile  2011,  per
    l'anno 2012 e nel limite  delle  risorse  di  cui  al  comma  26,  il
    Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
    Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre, sulla base  di
    specifici accordi governativi e per periodi non  superiori  a  dodici
    mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione,  anche  senza
    soluzione  di  continuita',  di  trattamenti  di  cassa  integrazione
    guadagni, di  mobilita'  e  di  disoccupazione  speciale,  anche  con
    riferimento a settori produttivi e  ad  aree  regionali.  Nell'ambito
    delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga  alla
    normativa  vigente,  anche  senza  soluzione   di   continuita',   di
    trattamenti  di  cassa  integrazione  guadagni,  di  mobilita'  e  di
    disoccupazione   speciale,   i   trattamenti   concessi   ai    sensi
    dell'articolo 1, comma 30, della legge  13  dicembre  2010,  n.  220,
    possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi
    e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto  del  Ministro
    del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
    dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti  di  cui  al
    periodo precedente e' ridotta del 10 per  cento  nel  caso  di  prima
    proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e  del  40  per
    cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno  del
    reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere
    erogati esclusivamente nel caso di frequenza di  specifici  programmi
    di reimpiego,  anche  miranti  alla  riqualificazione  professionale,
    organizzati dalla regione. Bimestralmente il Ministero del  lavoro  e
    delle politiche sociali invia  al  Ministero  dell'economia  e  delle
    finanze una relazione  sull'andamento  degli  impegni  delle  risorse
    destinate agli ammortizzatori in deroga. 
      22. Al fine di garantire criteri omogenei di  accesso  a  tutte  le
    forme di integrazione del reddito, si applicano anche  ai  lavoratori
    destinatari dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in  deroga
    e di mobilita' in deroga, rispettivamente,  le  disposizioni  di  cui
    all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160,  e
    di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.  223.
    Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo,  ai  fini  del
    calcolo del requisito di cui al citato articolo 16,  comma  1,  della
    legge  n.  223  del  1991,  si  considerano  valide  anche  eventuali
    mensilita' accreditate dalla  medesima  impresa  presso  la  Gestione
    separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,
    n.  335,  con  esclusione   dei   soggetti   individuati   ai   sensi
    dell'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per
    i soggetti che abbiano conseguito in  regime  di  monocommittenza  un
    reddito superiore a 5.000  euro  complessivamente  riferito  a  dette
    mensilita'. All'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.
    5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e
    successive modificazioni, al comma 3,  le  parole:  «2009-2011»  sono
    sostituite dalle seguenti: «2009-2012» e, al comma 7, le parole: «per
    gli anni 2009, 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per  gli
    anni 2009, 2010, 2011 e 2012». 
      23.  E'  prorogata,   per   l'anno   2012,   l'applicazione   delle
    disposizioni di cui ai commi 11, 13, 14, nel limite di 40 milioni  di
    euro per l'anno 2012, 15 e 16 dell'articolo 19 del  decreto-legge  29
    novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
    gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. L'intervento  di  cui
    all'articolo 19, comma 12, del citato decreto-legge n. 185  del  2008
    e' prorogato per l'anno 2012 nel limite di spesa  di  15  milioni  di
    euro. Al comma 7 dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 185 del
    2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  2  del  2009,  e
    successive modificazioni, le parole: «per gli anni 2009, 2010 e 2011»
    sono sostituite dalle seguenti: «per gli  anni  2009,  2010,  2011  e
    2012». 
      24.  L'intervento  di  cui  al  comma   6   dell'articolo   1   del
    decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e' prorogato per l'anno  2012  nel
    limite di 80 milioni di euro. Al comma 8 dello stesso articolo 1  del
    predetto decreto-legge n. 78 del 2009, le parole: «per gli anni 2009,
    2010 e 2011» sono sostituite dalle  seguenti:  «per  gli  anni  2009,
    2010, 2011 e 2012». L'intervento  a  carattere  sperimentale  di  cui
    all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge l°  luglio  2009,  n.  78,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,  e'
    prorogato nell'anno 2012 nel limite di spesa di 30  milioni  di  euro
    con le modalita' definite con decreto del Ministro del lavoro e delle
    politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
    finanze. 
      25. Gli interventi a carattere sperimentale di cui all'articolo  2,
    commi 131, 132, 134 e 151, della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,  e
    successive proroghe, sono prorogati per  l'anno  2012  con  modalita'
    definite con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
    sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze,  e  nel
    limite di importi definiti nello stesso decreto, anche a seguito  del
    monitoraggio degli effetti conseguenti  dalla  sperimentazione  degli
    interventi  per  l'anno  2011  e  comunque  non  superiori  a  quelli
    stabiliti per l'anno 2010. 
      26. Gli oneri derivanti dai commi da 21 a 25 sono  posti  a  carico
    del Fondo sociale per occupazione e formazione, di  cui  all'articolo
    18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
    come rifinanziato dalla presente legge. 
      27. La  dotazione  del  Fondo  di  intervento  integrativo  per  la
    concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio
    da ripartire tra le regioni, di cui alla legge 11 febbraio  1992,  n.
    147, e' incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2012. 
      28. Per consentire il rientro dall'emergenza  derivante  dal  sisma
    che ha colpito il territorio abruzzese il 6 aprile 2009,  la  ripresa
    della riscossione di  cui  all'articolo  39,  commi  3-bis,  3-ter  e
    3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  avviene,  senza
    applicazione di sanzioni, interessi e oneri  accessori,  mediante  il
    pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere  dal
    mese di gennaio  2012.  L'ammontare  dovuto  per  ciascun  tributo  o
    contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle
    sospensioni, al netto dei versamenti gia' eseguiti, e' ridotto al  40
    per cento. 
      29. Le somme versate entro  il  31  ottobre  2011  all'entrata  del
    bilancio  dello  Stato   ai   sensi   delle   disposizioni   indicate
    nell'allegato 3, che, alla data di entrata in vigore  della  presente
    disposizione, non  sono  state  riassegnate  alle  pertinenti  unita'
    previsionali, sono acquisite definitivamente al bilancio dello Stato.
    Il presente comma entra in vigore alla data  di  pubblicazione  della
    presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
      30. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  dogane  e'
    disposto l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla  benzina  e  sulla
    benzina senza piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa  sul  gasolio
    usato come carburante di cui all'allegato I  del  testo  unico  delle
    disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
    sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,  di  cui  al
    decreto  legislativo  26  ottobre  1995,   n.   504,   e   successive
    modificazioni, in  misura  tale  da  determinare,  per  l'anno  2012,
    maggiori entrate pari a 65 milioni di euro. 
      31. Il contratto di programma per il triennio 2009-2011,  stipulato
    tra Poste italiane s.p.a. e il Ministero dello sviluppo economico, e'
    approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa UE in
    materia. Ai relativi oneri si fa fronte nei limiti degli stanziamenti
    di bilancio previsti a legislazione vigente. Il presente comma  entra
    in vigore alla data  di  pubblicazione  della  presente  legge  nella
    Gazzetta Ufficiale. 
      32. In favore dei policlinici universitari gestiti direttamente  da
    universita' non statali di cui all'articolo 8, comma l,  del  decreto
    legislativo 21 dicembre 1999,  n.  517,  e'  disposto,  a  titolo  di
    concorso  statale  al  finanziamento  degli   oneri   connessi   allo
    svolgimento delle attivita' strumentali necessarie  al  perseguimento
    dei fini istituzionali  da  parte  dei  soggetti  di  cui  al  citato
    articolo 8, comma l, il finanziamento  di  70  milioni  di  euro  per
    l'anno 2012, la cui erogazione e' subordinata alla sottoscrizione dei
    protocolli  d'intesa,  tra  le  singole  universita'  e  la   regione
    interessata, comprensivi della  regolazione  condivisa  di  eventuali
    contenziosi  pregressi.  Il  riparto  del  predetto  importo  tra   i
    policlinici universitari  gestiti  direttamente  da  universita'  non
    statali e' stabilito  con  decreto  del  Ministro  della  salute,  di
    concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
      33. Il fondo istituito ai sensi  dell'articolo  22,  comma  6,  del
    decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e' incrementato di 30  milioni  di
    euro per l'anno 2012. 
      34. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma  26-ter,
    del  decreto-legge  13  agosto  2011,   n.   138,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e'  ridotta  di
    18 milioni di euro per l'anno 2012 e di 25 milioni di euro per l'anno
    2013. L'ultimo periodo del citato comma 26-ter e' soppresso. 
      35. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n.  379,  e'
    fissato in 2,5 milioni di euro per l'anno 2011 e 3,6 milioni di  euro
    per l'anno 2012 ed e' attribuito per il 35 per cento all'istituto per
    la ricerca, la formazione e la riabilitazione - I.RI.FO.R. Onlus, per
    il 50 per cento all'I.R.F.A. - Istituto per la  riabilitazione  e  la
    formazione ANMIL onlus e per il restante 15  per  cento  all'Istituto
    europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento  professionale
    - I.E.R.F.O.P. onlus, con l'obbligo per i medesimi degli  adempimenti
    di rendicontazione  come  previsti  dall'articolo  2  della  medesima
    legge. Il presente comma entra in vigore alla data  di  pubblicazione
    della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Ai maggiori  oneri  di
    cui al presente comma si provvede a valere sulle  risorse  del  fondo
    sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo  18,  comma
    1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
      36.  Nel  saldo  finanziario  in  termini  di   competenza   mista,
    individuato ai sensi  dell'articolo  l,  comma  89,  della  legge  13
    dicembre 2010, n. 220, rilevante ai fini della verifica del  rispetto
    del Patto di  stabilita'  interno,  non  sono  considerate  le  spese
    sostenute  dal  comune  di  Barletta  per  la   realizzazione   degli
    interventi  conseguenti  al  crollo  del  fabbricato  di  Via   Roma.
    L'esclusione delle spese opera nei limiti di l milione  di  euro  per
    l'anno 2011. A tal fine, la dotazione del Fondo di  cui  all'articolo
    6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e'  ridotta  di 1
    milione di euro per l'anno 2011. Il presente comma  entra  in  vigore
    alla data  di  pubblicazione  della  presente  legge  nella  Gazzetta
    Ufficiale. 
      37. In via straordinaria, per l'anno 2012, per la provincia  ed  il
    comune di Milano, coinvolti  nell'organizzazione  del  grande  evento
    EXPO Milano 2015, le sanzioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c),
    dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,  si
    intendono cosi' ridefinite: 
        a) e' assoggettato ad una riduzione  del  fondo  sperimentale  di
    riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari  alla  differenza
    tra   il   risultato   registrato   e    l'obiettivo    programmatico
    predeterminato e comunque per un importo non  superiore  all'1,5  per
    cento delle entrate correnti registrate  nell'ultimo  consuntivo.  In
    caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono  tenuti  a
    versare all'entrata del bilancio dello Stato  le  somme  residue.  La
    sanzione non  si  applica  nel  caso  in  cui  il  superamento  degli
    obiettivi del patto  di  stabilita'  interno  sia  determinato  dalla
    maggiore  spesa  per  interventi   realizzati   con   la   quota   di
    finanziamento nazionale  e  correlati  ai  finanziamenti  dell'Unione
    europea rispetto alla media della corrispondente spesa  del  triennio
    precedente; 
        b)  non  puo'  impegnare  spese  correnti  in  misura   superiore
    all'importo  dei  corrispondenti   impegni   registrati   nell'ultimo
    consuntivo; 
        c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli investimenti,  ad
    eccezione  dell'indebitamento  legato   esclusivamente   alle   opere
    essenziali   connesse   al   grande   evento   EXPO   Milano    2015,
    ricomprendendovi    altresi'    eventuali     garanzie     accessorie
    all'indebitamento principale; i mutui  e  i  prestiti  obbligazionari
    posti in essere con  istituzioni  creditizie  o  finanziarie  per  il
    finanziamento degli investimenti devono essere corredati da  apposita
    attestazione da cui risulti  il  conseguimento  degli  obiettivi  del
    patto  di  stabilita'  interno  per  l'anno  precedente.   L'istituto
    finanziatore o l'intermediario  finanziario  non  puo'  procedere  al
    finanziamento  o  al  collocamento  del  prestito  in  assenza  della
    predetta  attestazione,  salvo  quanto   sopra   previsto   per   gli
    investimenti indispensabili per la realizzazione  del  grande  evento
    EXPO Milano 2015. 
      38.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  2,  comma  3,   del
    decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   194,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e' autorizzata la
    spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2012. 
    
            
          
                                   Art. 34 
     
           Deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti 
                         di distribuzione carburanti 
     
      1. Per tenere conto dell'incidenza  delle  accise  sul  reddito  di
    impresa degli esercenti impianti di distribuzione di  carburante,  il
    reddito stesso e' ridotto, a titolo di deduzione  forfetaria,  di  un
    importo pari  alle  seguenti  percentuali  dell'ammontare  lordo  dei
    ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), del  testo  unico
    delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 
        a) 1,1 per cento dei ricavi fino a 1.032.000,00 euro; 
        b) 0,6 per cento dei ricavi oltre  1.032.000,00  euro  e  fino  a
    2.064.000,00 euro; 
        c) 0,4 per cento dei ricavi oltre 2.064.000,00 euro. 
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a  decorrere  dal
    periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011. I
    soggetti di cui al comma 1 nella determinazione  dell'acconto  dovuto
    per ciascun periodo di imposta assumono  quale  imposta  del  periodo
    precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della
    deduzione forfetaria di cui al medesimo comma 1. 
      3. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.
    225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.
    10, sono soppresse le parole da: «nel limite di spesa di  24  milioni
    di euro per l'anno 2012» fino alla fine del secondo periodo. 
      4. L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla  benzina  con  piombo
    nonche' l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante di cui
    all'allegato  I  del  testo  unico  delle  disposizioni   legislative
    concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
    sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto  legislativo  26
    ottobre   1995,   n.   504,   e   successive   modificazioni,    sono
    rispettivamente fissate: 
        a) a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad  euro  614,20  e  ad  euro
    473,20 per mille litri di prodotto: 
        b) a decorrere dal 1° gennaio 2013, ad  euro  614,70  e  ad  euro
    473,70 per mille litri di prodotto. 
      5. Agli aumenti di accisa sulle benzine disposti dal comma 4 non si
    applica l'articolo 1, comma 154,  secondo  periodo,  della  legge  23
    dicembre 1996, n. 662. Il maggior  onere  conseguente  agli  aumenti,
    disposti con il comma 4, dell'aliquota di accisa  sul  gasolio  usato
    come  carburante   e'   rimborsato,   con   le   modalita'   previste
    dall'articolo 6, comma  2,  primo  e  secondo  periodo,  del  decreto
    legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui
    all'articolo 5, comma l, limitatamente agli esercenti le attivita' di
    trasporto merci con veicoli  di  massa  massima  complessiva  pari  o
    superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28  dicembre
    2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
    2002, n. 16. 
      6. All'onere derivante dalle disposizioni  dei  commi  da  1  a  3,
    valutato in 41 milioni di euro per l'anno 2012 ed in  65  milioni  di
    euro a decorrere dall'anno 2013, si  provvede  mediante  le  maggiori
    entrate derivanti dalle disposizioni dei commi 4 e 5. 
    7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
    le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di
    distribuzione di carburanti, di importo inferiore ai 100  euro,  sono
    gratuite sia per l'acquirente che per il venditore. 
    
            
          
                                   Art. 35 
     
                          Fondi speciali e tabelle 
     
      1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui  all'articolo
    11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il
    finanziamento dei provvedimenti legislativi che  si  prevede  possano
    essere approvati nel  triennio  2012-2014  restano  determinati,  per
    ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, nelle  misure  indicate  nelle
    Tabelle A e B allegate alla presente legge,  rispettivamente  per  il
    fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo  speciale
    destinato alle spese in conto capitale. 
      2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati  di  previsione  del
    bilancio 2012 e del triennio 2012-2014 in relazione a leggi di  spesa
    permanente  la  cui  quantificazione  e'  rinviata  alla   legge   di
    stabilita', ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera  d),  della
    legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  sono  indicate  nella  Tabella  C
    allegata alla presente legge. 
      3. Gli importi delle riduzioni  di  autorizzazioni  legislative  di
    spesa di parte corrente, per ciascuno degli anni 2012, 2013  e  2014,
    con le relative aggregazioni per programma e per missione,  ai  sensi
    dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 31 dicembre  2009,
    n. 196, sono indicati nella Tabella D allegata alla presente legge. 
      4. Gli importi delle quote destinate a gravare  su  ciascuno  degli
    anni 2012, 2013 e 2014 per le leggi che dispongono spese a  carattere
    pluriennale in conto  capitale,  con  le  relative  aggregazioni  per
    programma e per missione e con distinta  e  analitica  evidenziazione
    dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai  sensi
    dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre  2009,
    n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge. 
      5. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella  Tabella
    di  cui  al  comma  4,  le  amministrazioni   pubbliche,   ai   sensi
    dell'articolo 30, comma 2, della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
    possono assumere impegni nell'anno 2012, a carico di esercizi futuri,
    nei  limiti  massimi  di   impegnabilita'   indicati   per   ciascuna
    disposizione legislativa in apposita colonna  della  stessa  Tabella,
    ivi compresi gli impegni gia' assunti  nei  prece  denti  esercizi  a
    valere sulle autorizzazioni medesime. 
    
            
          
                                   Art. 36 
     
                              Entrata in vigore 
     
      1. Salvo quanto previsto dall'articolo 33, commi 7, 9, 29, 31, 35 e
    36, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012. 
      La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
    osservare come legge dello Stato. 
        Data a Roma, addi' 12 novembre 2011 
     
                                 NAPOLITANO 
     
                        Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
     
                        Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze  
     
    Visto, il Guardasigilli: Palma 
    
     
                             LAVORI PREPARATORI 
     
     Senato della Repubblica: (atto n. 2968) 
        Disegno di legge risultante dallo Stralcio, deliberato  dall'Aula
    nella seduta del 20 ottobre 2011, dell'art. 4, comma 32 a formare  il
    S.2968-bis; dell'art. 4, commi 42  e  43  a  formare  il  S.2968-ter;
    dell'art. 4, comma 45 a formare il S.2968-quater; dell'art. 4,  comma
    46 a formare il S.2968-quinquies;  dell'art.  4,  commi  49  e  50  a
    formare  il  S.2968-sexies;  dell'art.  4, comma  92  a  formare   il
    S.2968-septies, presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
    (On. Giulio Tremonti) il 18 ottobre 2011. 
        Assegnato alla 5ª Commissione (bilancio), in sede  referente,  il
    20 ottobre 2011 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª,  7ª,
    8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e Questioni regionali. 
        Esaminato dalla 5ª Commissione, in  sede  referente,  il  20,  25
    ottobre 2011 e 2, 3, 7, 8, 9, 10 novembre 2011. 
        Esaminato in Aula ed approvato l'11 novembre 2011. 
    Camera dei deputati: (atto n. 4773) 
        Assegnato alla V Commissione (bilancio. tesoro e programmazione),
    in sede referente, 1'11 novembre 2011 con pareri delle Commissioni I,
    II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII.  XIII,  XIV  e  Questioni
    regionali. 
        Esaminato dalla V Commissione, in sede referente, il 12  novembre
    2011. 
        Esaminato in Aula ed approvato il 12 novembre 2011. 
    
            
          
                                                               Allegato 1 
                                                    (articolo 1, comma 1) 
     
                           RISULTATI DIFFERENZIALI 
                        (importi in milioni di euro) 
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
    
            
          
                                                               Allegato 2 
                                             (articolo 2, comma 1, 2 e 3) 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
    
            
          
                                                               Allegato 3 
                                                  (articolo 33, comma 29) 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
    
            
          
                                                                 ELENCO 1 
                                                             (articolo 3) 
     
                    RIDUZIONI DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE 
                      RIMODULABILI DI CIASCUN MINISTERO 
                             TRIENNIO 2012-2014 
                             (migliaia di euro) 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
                                                                 ELENCO 2 
                                                   (articolo 4, comma 51) 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
                                                                 ELENCO 3 
                                                   (articolo 33, comma 1) 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
    
            
          
                         PROSPETTO DI COPERTURA (*) 
     
    ---------- 
    (*) Il prospetto di copertura e'  riprodotto  nel  testo  originario,
    senza tener conto delle modificazioni proposte dalla Commissione. 
     
                  COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE 
                     PREVISTI DALLA LEGGE DI STABILITA' 
     
        (articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196) 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
                            BILANCIO DELLO STATO: 
                      REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
                                   TABELLE 
     
    TABELLA A. - INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL  FONDO  SPECIALE
    DI PARTE CORRENTE 
     
    TABELLA B. - INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL  FONDO  SPECIALE
    DI CONTO CAPITALE 
     
    TABELLA C. - STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI  DI
    LEGGE LA  CUI  QUANTIFICAZIONE  ANNUA  E'  DEMANDATA  ALLA  LEGGE  DI
    STABILITA' 
     
    TABELLA D. - VARIAZIONI  DA  APPORTARE  AL  BILANCIO  A  LEGISLAZIONE
    VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI  AUTORIZZAZIONI  LEGISLATIVE  DI
    SPESA DI PARTE CORRENTE PRECEDENTEMENTE DISPOSTE 
     
    TABELLA E. - IMPORTI DA  ISCRIVERE  IN  BILANCIO  IN  RELAZIONE  ALLE
    AUTORIZZAZIONI DI SPESA A CARATTERE PLURIENNALE  IN  CONTO  CAPITALE,
    CON EVIDENZIAZIONE  DEI  RIFINANZIAMENTI,  DELLE  RIDUZIONI  E  DELLE
    RIMODULAZIONI 
     
                                  TABELLA A 
     
                           INDICAZIONE DELLE VOCI 
              DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
                                  TABELLA B 
     
                     INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE 
                    NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
                                  TABELLA C 
     
        STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE 
     LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA' 
     
                             ------------------- 
    N.B. - Le autorizzazioni  di  spesa  di  cui  alla  presente  Tabella
    riportano il riferimento al programma, con il relativo codice,  sotto
    il quale e' ricompreso il capitolo. 
    Gli stanziamenti comprendono le variazioni in  diminuzione  derivanti
    dall'applicazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n.  138
    del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011. 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
                                  TABELLA D 
     
         VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE 
           A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE 
             DI SPESA DI PARTE CORRENTE PRECEDENTEMENTE DISPOSTE 
     
    Nella colonna «definanziamento» il codice «0» indica che la riduzione
    dell'autorizzazione di spesa viene operata per gli anni  relativi  al
    triennio considerato e per gli importi previsti; il codice «1» indica
    che la riduzione viene disposta in via  permanente  per  gli  importi
    stessi, fino alla scadenza dell'autorizzazione di spesa. 
     
                             ------------------- 
    N.B. - Le autorizzazioni di spesa di  cui  alla  presente  Tabella  -
    indicate  secondo  l'amministrazione  pertinente   -   riportano   il
    riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il  quale  e'
    ricompreso il capitolo. 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
     
                                  TABELLA E 
     
      IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI 
    DI  SPESA  A   CARATTERE   PLURIENNALE   IN   CONTO   CAPITALE,   CON
                               EVIDENZIAZIONE 
         DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI 
     
                             ------------------- 
    N.B. - Le autorizzazioni di spesa di  cui  alla  presente  Tabella  -
    indicate,  per  ciascuna  missione,  nei   vari   programmi   secondo
    l'amministrazione pertinente - riportano il riferimento al programma,
    con il relativo codice, sotto il quale e' ricompreso il capitolo. 
    Gli importi risultanti dalla presente tabella riportano la distinta e
    analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle
    rimodulazioni; nel caso di assenza di  variazioni  vengono  riportati
    gli stanziamenti relativi alla legislazione vigente e alla  legge  di
    stabilita'. 
    Nella  riga  delle  riduzioni,  sono  riportate  le   variazioni   in
    diminuzione derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 1, del
    decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con  modificazioni,  dalla
    legge n. 148 del 2011. 
    Nella colonna «Limite impeg.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare: 
    1) non impegnabili le quote degli anni 2012 ed esercizi successivi; 
    2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2012 e successivi; 
    3) interamente impegnabili le quote degli anni 2012 e successivi. 
    Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro  il  31  dicembre
    2011 e quelli derivanti da spese di annualita'. 
     
                            ELENCO DELLE MISSIONI 
     
    3. - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali 
    4. - L'Italia in Europa e nel mondo 
    7. - Ordine pubblico e sicurezza 
    8. - Soccorso civile 
    9. - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 
    11. - Competitivita' e sviluppo delle imprese 
    13. - Diritto alla mobilita' 
    14. - Infrastrutture pubbliche e logistica 
    17. - Ricerca e innovazione 
    18. - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 
    19. - Casa e assetto urbanistico 
    28. - Sviluppo e riequilibrio territoriale 
    29. - Politiche economico-finanziarie e di bilancio 
    32.  -  Servizi  istituzionali  e  generali   delle   amministrazioni
    pubbliche 
     
                      INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO 
     
    1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto 
    2. - Interventi a favore delle imprese industriali 
    3. - Interventi per calamita' naturali 
    4. - Interventi nelle aree sottoutilizzate 
    5. - Credito agevolato al commercio 
    6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed  aree
    limitrofe. Interventi per Venezia 
    7. - Provvidenze per l'editoria 
    8. - Edilizia residenziale e agevolata 
    9. - Mediocredito centrale - SIMEST Spa 
    10. - Artigiancassa 
    11. - Interventi nel settore dei trasporti 
    12. - Costruzione nuove sedi di servizio per  gli  appartenenti  alle
    Forze dell'ordine 
    13. - Interventi nel settore della ricerca 
    14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica 
    15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano 
    16. - Interventi per la viabilita' ordinaria, speciale  e  di  grande
    comunicazione 
    17. - Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio 
    18. - Metropolitana di Napoli 
    19. - Difesa del suolo e tutela ambientale 
    20. - Realizzazione di strutture turistiche 
    21. - Interventi in agricoltura 
    22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi 
    23. - Universita' (compresa edilizia) 
    24. - Impiantistica sportiva 
    25. - Sistemazione delle aree urbane 
    26. - Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali 
    27. - Interventi diversi 
     
    ---------- 
    N.B. I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 1, 5, 6, 7,
    8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 25, 26. 
     
    
                  Parte di provvedimento in formato grafico
    
    

    Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale
    dello Stato (Legge di stabilita' 2012). (11G0234), in G.U.R.I. del 14 novembre 2011, n. 265 - Supplemento Ordinario n. 234 
    
     
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